ART. 22 
1. Il paragrafo 1 del Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n.  495,
e' sostituito dal seguente: 
      "1. Attivita' di tutela delle strade e fasce di rispetto 
                (Artt. 14 - 18 Codice della Strada)" 
 
          Note all'art. 22: 
             - Il testo degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del  nuovo
          Codice della strada, e' il seguente: 
             "Art. 14 (Poteri e compiti degli enti proprietari  delle
          strade). - 1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo
          di garantire la sicurezza e la fluidita' della circolazione
          provvedono: 
               a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade,
          delle loro pertinenze e arredo, nonche' delle  attrezzature
          impianti e servizi; 
               b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e
          relative pertinenze; 
               c) alla apposizione e manutenzione  della  segnaletica
          prescritta. 
             2. Gli enti proprietari provvedono inoltre: 
               a)  al   rilascio   delle   autorizzazioni   e   delle
          concessioni di cui al presente titolo; 
               b) alla segnalazione  agli  organi  di  Polizia  delle
          violazioni alle disposizioni di cui al  presente  titolo  e
          alle  altre  norme  ad   esso   attinenti,   nonche'   alle
          prescrizioni  contenute  nelle   autorizzazioni   e   nelle
          concessioni. 
             3. Per le strade in concessione i  poteri  e  i  compiti
          dell'ente proprietario della strada previsti  dal  presente
          Codice sono esercitati dal concessionario,  salvo  che  sia
          diversamente stabilito. 
             4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7,  i
          poteri dell'ente proprietario previsti dal presente  Codice
          sono esercitati dal comune". 
             "Art. 15 (Atti vietati). - 1. Su tutte le strade e  loro
          pertinenze e' vietato: 
               a)  danneggiare  in  qualsiasi  modo  le   opere,   le
          piantagioni  e  gli  impianti  che  ad  esse  appartengono,
          alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e
          le pertinenze o creare comunque stati di  pericolo  per  la
          circolazione; 
               b) danneggiare, spostare, rimuovere  o  imbrattare  la
          segnaletica  stradale  ed  ogni  altro  manufatto  ad  essa
          attinente; 
               c) impedire il libero deflusso delle acque  nei  fossi
          laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico; 
               d) impedire il libero  deflusso  delle  acque  che  si
          scaricano sui terreni sottostanti; 
               e) far circolare  il  bestiame,  fatta  eccezione  per
          quelle locali con l'osservanza delle norme  previste  sulla
          conduzione degli animali; 
               f) gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi
          specie, insudiciare e imbrattare comunque la  strada  e  le
          sue pertinenze; 
               g) apportare o spargere fango o detriti anche a  mezzo
          delle  ruote  dei  veicoli   provenienti   da   accessi   e
          diramazioni; 
               h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi  e
          nelle cunette  materiali  o  cose  di  qualsiasi  genere  o
          incanalare in essi acque di qualunque natura; 
               i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa. 
             2. Chiunque viola uno dei divieti di  cui  al  comma  1,
          lettera a), b) e g) e soggetto alla sanzione amministrativa
          del pagamento di una somma da lire  cinquantaquattromila  a
          lire duecentosedicimila. 
             3. Chiunque viola uno dei divieti di  cui  al  comma  1,
          lettere c), d), e), f), h) ed i) e soggetto  alla  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
          trentaduemila a lire centoventottomila. 
             4. Dalle violazioni di cui ai commi 2 e  3  consegue  la
          sanzione   amministrativa   accessoria   dell'obbligo   per
          l'autore della violazione stessa del ripristino dei  luoghi
          a proprie spese, secondo le norme del Capo I,  Sezione  II,
          del Titolo VI.". 
             "Art. 16 (Fasce di rispetto in  rettilineo  ed  aree  di
          visibilita' nelle intersezioni fuori dei centri abitati). -
          1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con
          le proprieta' stradali fuori dei centri abitati e' vietato: 
               a)  aprire  canali,  fossi   ed   eseguire   qualunque
          escavazione nei terreni laterali alle strade; 
               b) costruire,  ricostruire  o  ampliare,  lateralmente
          alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; 
               c) impiantare alberi lateralmente alle  strade,  siepi
          vive o piantagioni ovvero recinzioni. 
             Il regolamento, in relazione alla tipologia dei  divieti
          indicati, alla classificazione di cui all'art. 2, comma  2,
          nonche' alle strade vicinali,  determina  le  distanze  dal
          confine stradale entro le quali vigono  i  divieti  di  cui
          sopra, prevedendo, altresi', una particolare disciplina per
          le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone  previste
          come  previste  come  edificabili  o  trasformabili   dagli
          strumenti   urbanistici.   Restano   comunque   ferme    le
          disposizioni di cui agli articoli  892  e  893  del  codice
          civile. 
             2. In corrispondenza di intersezioni  stradali  a  raso,
          alle fasce di rispetto indicate nel comma 1, lettere  b)  e
          c), devesi aggiungere l'area di visibilita' determinata dal
          triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le
          fasce di rispetto la cui lunghezza misurata a  partire  dal
          punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al
          doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo
          lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. 
             3. In corrispondenza e  all'interno  degli  svincoli  e'
          vietata la costruzione  di  ogni  genere  di  manufatti  in
          elevazione e le fasce di rispetto da associare  alle  rampe
          esterne devono essere quelle  relative  alla  categoria  di
          strada di minore importanza tra quelle che si intersecano. 
             4. Chiunque viola le disposizioni del presente  articolo
          e del regolamento e' soggetto alla sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma  da  lire  duecentosedicimila  a
          lire ottocentosessantaquattromila. 
             5. La violazione delle suddette disposizioni importa  la
          sanzione   amministrativa   accessoria   dell'obbligo   per
          l'autore della violazione stessa del ripristino dei  luoghi
          a proprie spese, secondo le norme del Capo I,  sezione  II,
          titolo VI". 
             "Art. 17 (fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri
          abitati). - 1. Fuori dei centri abitati, all'interno  delle
          curve devesi assicurare, fuori della  proprieta'  stradale,
          una  fascia  di  rispetto,  inibita  a  qualsiasi  tipo  di
          costruzione, di recinzione, di  piantagione,  di  deposito,
          osservando  le  norme  determinate   dal   regolamento   in
          relazione all'ampiezza della curvatura. 
             2. All'esterno delle curve  si  osservano  le  fasce  di
          rispetto stabilite per le strade in rettilineo. 
             3. Chiunque viola le disposizioni del presente  articolo
          e del regolamento e' soggetto alla sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da lire  cinquecentoquarantamila
          a lire duemilionicentosessantamila. 
             4. La violazione delle suddette disposizioni importa  la
          sanzione   amministrativa   accessoria   dell'obbligo   per
          l'autore della violazione stessa del ripristino dei  luoghi
          a proprie spese, secondo le norme del Capo I,  sezione  II,
          titolo VI". 
             "Art. 18 (Fasce di rispetto ed aree di  visibilita'  nei
          centri abitati). - 1. Nei  centri  abitati,  per  le  nuove
          costruzioni, ricostruzioni  ed  ampliamenti,  le  fasce  di
          rispetto  a  tutela  delle  strade,  misurate  dal  confine
          stradale non possono avere dimensioni  inferiori  a  quelle
          indicate nel regolamento in relazione alla tipologia  delle
          strade. 
             2. In corrispondenza di intersezioni  stradali  a  raso,
          alle  fasce  di  rispetto  indicate  nel  comma  1   devesi
          aggiungere l'area di visibilita' determinata dal  triangolo
          avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce  di
          rispetto, la cui lunghezza, misurata a partire dal punto di
          intersezione degli allineamenti stessi, sia pari al  doppio
          delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo
          di  strada,  e  il  terzo  lato  costituito  dal   segmento
          congiungente i punti estremi. 
             3. In corrispondenza di intersezioni stradali a  livelli
          sfalsati e'  vietata  la  costruzione  di  ogni  genere  di
          manufatti   in   elevazione   all'interno   dell'aerea   di
          intersezione  che  pregiudichino,  a   giudizio   dell'ente
          proprietario, la funzionalita' dell'intersezione  stessa  e
          le fasce di rispetto da associare alle rampe esterne devono
          essere quelle relative alla categoria di strada  di  minore
          importanza tra quelle che si intersecano. 
             4.  Le  recinzioni  e  le  piantagioni  dovranno  essere
          realizzate  in  conformita'  ai  piani  urbanistici  e   di
          traffico e non dovranno comunque ostacolare  o  ridurre,  a
          giudizio dell'ente  proprietario  della  strada,  il  campo
          visivo  necessario  a  salvaguardare  la  sicurezza   della
          circolazione. 
             5. Chiunque viola le disposizioni del presente  articolo
          e del regolamento e' soggetto alla sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma  da  lire  duecentosedicimila  a
          lire ottocentosessantaquattromila. 
             6. La violazione delle suddette disposizioni importa  la
          sanzione   amministrativa   accessoria   dell'obbligo   per
          l'autore della violazione stessa del ripristino dei  luoghi
          a proprie spese, secondo le norme del Capo I,  Sezione  II,
          Titolo VI".