ART. 221
1. All'articolo 393  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)   La   rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Proventi  delle
violazioni spettanti agli enti locali ed alle Forze dell'Ordine.";
b) E' aggiunto in fine il seguente comma:
"3. Limitatamente alle quote dei proventi da destinarsi  a  finalita'
di  assistenza  e  previdenza  del  personale della Polizia di Stato,
dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, la ripartizione
dei  fondi  e'  determinata  annualmente  con  decreto  del  Ministro
dell'interno,   proporzionalmente  all'entita'  dell'ammontare  delle
violazioni accertate dagli Organismi o dei Corpi anzidetti.".