ART. 222 
1. All'articolo 394  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) Al comma  1  dopo  le  parole:  "sotto  la  vigilanza  dell'organo
procedente" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero puo' essere condotto
dallo  stesso  conducente,   su   percorso   espressamente   indicato
dall'organo procedente"; 
b) E' aggiunto in fine il seguente comma: 
"9.  La  segnalazione  dello  stato  di  sequestro  del  veicolo   e'
realizzata con l'apposizione di uno o piu' fogli adesivi sulla  parte
anteriore o sul  vetro  parabrezza,  recanti  l'iscrizione:  <Veicolo
sottoposto  a  sequestro>  e  con  l'indicazione  degli  estremi  del
provvedimento che lo ha  disposto.  Le  dimensioni  dell'adesivo  non
devono essere inferiori a 20X30 cm.". 
 
          Nota all'art. 222: 
             - Il testo dell'art. 10 del D.P.R. 29  luglio  1982,  n.
          571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma
          e 17, penultimo comma, della legge  24  novembre  1981,  n.
          689,  concernente  modifiche  al  sistema  penale)  e'   il
          seguente: 
             "Art.  10.  -  L'autorita'  prevista  nel  primo   comma
          dell'art.  18  della  legge  ha  facolta'   di   esaminare,
          direttamente  o  a  mezzo   di   dipendenti   appositamente
          incaricati, le cose sequestrate in ogni momento, puo' farne
          eseguire fotografie o altre riproduzioni  e  puo'  disporre
          gli altri accertamenti che ritenga opportuni. 
             La facolta' di  esaminare  le  cose  sequestrate  spetta
          anche al trasgressore ed agli obbligati in solido, ai  loro
          legali rappresentanti o  procuratori  speciali  nonche'  ai
          loro difensori previa autorizzazione dell'autorita' di  cui
          al comma precedente.  In  ogni  caso  tali  soggetti  hanno
          diritto di estrarre a loro spese copia del processo verbale
          di sequestro. 
             Quando occorra rimuovere i sigilli  appositi  alle  cose
          sequestrate l'autorita' procedente  ne  verifica  prima  la
          identita' e l'integrita' e dopo aver compiuto l'atto per il
          quale fu necessaria  la  rimozione,  provvede  a  sigillare
          nuovamente le cose, apponendovi il sigillo  dell'ufficio  e
          la propria sottoscrizione. 
             Del  compimento  delle  operazioni  previste  nel  comma
          precedente deve essere  redatto  processo  verbale  a  cura
          dell'autorita' procedente".