ART. 223
1. All'articolo 396  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  Al  comma  1  le  parole:  "commi  1  e  7" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 1";
b) Sono aggiunti i seguenti commi:
"3. Il fermo amministrativo del ciclomotore si esegue con il ricovero
temporaneo del veicolo nel luogo indicato dal conducente  o,  qualora
il  conducente  si  trovi  nella  impossibilita' di indicarlo, presso
l'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore ovvero in  un
deposito  autorizzato.  Il  conducente  e'  autorizzato,  nella prima
ipotesi, con annotazione sul verbale di contestazione, a  raggiungere
il  luogo  di  custodia  dallo  stesso  indicato, salvo che ricorrano
motivi ostativi di sicurezza stradale.
4. La  restituzione  del  ciclomotore  e'  effettuata  attraverso  la
riconsegna   del   certificato   di  idoneita'  tecnica  del  veicolo
all'avente titolo, da parte dell'organo di polizia che  ha  accertato
la  violazione, nei propri uffici. Nell'ipotesi di custodia presso un
deposito autorizzato si applicano le disposizioni del comma 2.".