ART. 226
1. All'articolo 402  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  Al  comma  1  le  parole  da:  "ai  punti"  a: "del codice", sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 47, lettere  e),  f),
g), h), i), l), m) n), del codice,";
b) Al comma 4 le parole: "il colore," sono soppresse;
c) Il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7.  Le  sezioni  di cui ai commi 2 e 5 sono popolate automaticamente
utilizzando i dati gia' disponibili  nel  sistema  informatico  della
Direzione  generale  della  M.C.T.C.  e sono continuamente aggiornate
dagli uffici centrali e periferici della  stessa  Direzione  generale
della  M.C.T.C..  Le  sezioni  di  cui  ai  commi 3 e 4 sono popolate
automaticamente utilizzando  i  dati  gia'  disponibili  nel  sistema
informatico  della  Direzione  generale  della M.C.T.C. e nel sistema
informatico  A.C.I.-P.R.A.  e  sono  continuamente  aggiornate  dagli
uffici  della  Direzione generale della M.C.T.C. a mezzo di procedure
informatiche  interattive  o  differite,  dal   sistema   informatico
A.C.I.-P.R.A.  e  dai  comuni  a  mezzo  di  trasferimento di dati su
supporto magnetico o per via telematica, nonche' dai notai a mezzo di
trasferimento di dati per via telematica ovvero su supporto magnetico
o cartaceo utilizzando, in quest'ultimo  caso,  modulari  conformi  a
quelli prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C.. La sezione
di   cui   al   comma  6  e'  gradualmente  popolata  ed  in  seguito
continuamente aggiornata con i dati trasmessi, per via  telematica  o
su  supporto  magnetico,  dall'autorita'  di  polizia che ha rilevato
l'incidente. Il trasferimento dei dati necessari  al  popolamento  ed
all'aggiornamento  delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e 6 e' eseguito
dal sistema informatico. A.C.I.-P.R.A., dalle autorita'  di  polizia,
dalle  compagnie  di assicurazione, dai comuni e dai notai, secondo i
tracciati record che sono stabiliti  con  decreto  del  Ministro  dei
trasporti  e della navigazione, sentiti le amministrazioni e gli enti
interessati, nel termine di un mese decorrente rispettivamente  dalla
data  di  presentazione  della formalita', dalla data dell'incidente,
dalla data di presentazione di denuncia di incidente o dalla data  di
comunicazione  della  variazione  anagrafica  ovvero  entro  l'ultimo
giorno del mese successivo a quello di  sottoscrizione  dell'atto  di
trasferimento di proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli o rimorchi
o  nel  caso  di  costituzione  dell'usufrutto  o  di stipulazione di
locazione con facolta' di acquisto.";
d) Al  comma  11  dopo  le  parole:  "Ministro  dei  trasporti"  sono
aggiunte, ogni volta, le seguenti: "e della navigazione".
 
          Note all'art. 226:
             -  Per la legge n. 241 del 1990 si veda in nota all'art.
          73.
             - Il D.P.R. 13 marzo 1986, n.  156,  reca:  "Regolamento
          per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del
          centro  elaborazione  dati  della  Direzione generale della
          motorizzazione civile e dei trasporti in concessione".
             La tabella 1 allegata alla citata legge n. 870 del  1986
          (si  veda  in  nota  all'art.  234) e' stata pubblicata nel
          supplemento ordinario dalla Gazzetta Ufficiale n.  291  del
          16 dicembre 1986.
             -  Per  il  testo  dell'art.  3, comma 2, della legge 13
          giugno 1991, n. 190, si veda in nota alle premesse.