ART. 226 1. All'articolo 402 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole da: "ai punti" a: "del codice", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 47, lettere e), f), g), h), i), l), m) n), del codice,"; b) Al comma 4 le parole: "il colore," sono soppresse; c) Il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Le sezioni di cui ai commi 2 e 5 sono popolate automaticamente utilizzando i dati gia' disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e sono continuamente aggiornate dagli uffici centrali e periferici della stessa Direzione generale della M.C.T.C.. Le sezioni di cui ai commi 3 e 4 sono popolate automaticamente utilizzando i dati gia' disponibili nel sistema informatico della Direzione generale della M.C.T.C. e nel sistema informatico A.C.I.-P.R.A. e sono continuamente aggiornate dagli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. a mezzo di procedure informatiche interattive o differite, dal sistema informatico A.C.I.-P.R.A. e dai comuni a mezzo di trasferimento di dati su supporto magnetico o per via telematica, nonche' dai notai a mezzo di trasferimento di dati per via telematica ovvero su supporto magnetico o cartaceo utilizzando, in quest'ultimo caso, modulari conformi a quelli prescritti dalla Direzione generale della M.C.T.C.. La sezione di cui al comma 6 e' gradualmente popolata ed in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi, per via telematica o su supporto magnetico, dall'autorita' di polizia che ha rilevato l'incidente. Il trasferimento dei dati necessari al popolamento ed all'aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e 6 e' eseguito dal sistema informatico. A.C.I.-P.R.A., dalle autorita' di polizia, dalle compagnie di assicurazione, dai comuni e dai notai, secondo i tracciati record che sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti le amministrazioni e gli enti interessati, nel termine di un mese decorrente rispettivamente dalla data di presentazione della formalita', dalla data dell'incidente, dalla data di presentazione di denuncia di incidente o dalla data di comunicazione della variazione anagrafica ovvero entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione dell'atto di trasferimento di proprieta' degli autoveicoli, motoveicoli o rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facolta' di acquisto."; d) Al comma 11 dopo le parole: "Ministro dei trasporti" sono aggiunte, ogni volta, le seguenti: "e della navigazione".
Note all'art. 226: - Per la legge n. 241 del 1990 si veda in nota all'art. 73. - Il D.P.R. 13 marzo 1986, n. 156, reca: "Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione". La tabella 1 allegata alla citata legge n. 870 del 1986 (si veda in nota all'art. 234) e' stata pubblicata nel supplemento ordinario dalla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 1986. - Per il testo dell'art. 3, comma 2, della legge 13 giugno 1991, n. 190, si veda in nota alle premesse.