ART. 227
1. All'articolo 405  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  Al  comma  1  la parola: "dovranno" e' sostituita dalla seguente:
"devono";
b) Sono aggiunti i seguenti commi:
"4. Le voci 2, 4 e 6 di cui alla tabella  3  allegata  alla  legge  1
dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni sono aggiornate come
segue:
   2)  -  Duplicati,  certificazioni,  ecc.,  inerenti ai veicoli, ai
componenti e alle entita' tecniche degli  stessi,  ai  contenitori  e
casse   mobili.   Duplicati,   certificazioni,  ecc.,  inerenti  agli
imballaggi, ai grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR), ai
recipienti, alle cisterne, ai contenitori  e  casse  mobili  comunque
destinati  al  trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle
appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Duplicati, certificazioni, ecc.,
inerenti ai conducenti.
   4) - Visite e  prove  speciali  di  veicoli,  costruiti  in  unico
esemplare  o  che  presentino  particolari  caratteristiche,  secondo
quanto stabilito dalla Direzione generale della  M.C.T.C..  Visite  e
prove  speciali  di componenti, di entita' tecniche, di contenitori e
casse mobili. Visite e prove di imballaggi, di grandi imballaggi  per
il  trasporto  alla  rinfusa  (GIR),  di recipienti e di cisterne, di
contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di  merci
pericolose  con  esclusione  di  quelle  appartenenti  alla  classe 2
dell'ADR.  Visite  e  prove  per  modifica  delle  caratteristiche  o
dell'elenco   delle   merci   pericolose  ammesse  al  trasporto  con
imballaggi, grandi imballaggi, recipienti,  cisterne,  contenitori  e
casse  mobili  e  accertamenti periodici e straordinari sugli stessi.
Visite e prove per il  rilascio  o  il  rinnovo  del  certificato  di
conformita' ADR ai veicoli.
   6)   -   Omologazione  di  componenti,  di  entita'  tecniche,  di
contenitori e di casse mobili. Omologazioni od approvazioni per serie
di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR),
di recipienti, di cisterne, di contenitori e casse  mobili,  comunque
destinati  al  trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle
appartenenti alla classe 2 dell'ADR.".
5. Gli importi di cui all'articolo 16,  lettera  a),  della  legge  1
dicembre 1986, n. 870 sono gestiti dall'organismo di cui all'articolo
6 della legge 16 febbraio 1967, n. 14.".
 
          Note all'art. 227:
             -  La  tabella  3  allegata  alla  legge n. 870 del 1986
          (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione
          generale della motorizzazione civile  e  dei  trasporti  in
          concessione   del   Ministero   dei   trasporti)  e'  stata
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 1986.
             -  Il testo dell'art. 16, lett. a) della citata legge n.
          870 del 1986 e' il seguente:
             1. L'art. 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090,
          convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla  legge  16
          febbraio 1967, n. 14, modificato dall'art. 8 della legge 18
          ottobre 1978, n.  625, e' costituito dal seguente:
             "Art.  5.  -  In  relazione  agli  introiti  affluiti al
          capitolo di entrata  di  cui  al  precedente  art.  3,  con
          decreti  del  Ministro del tesoro, su proposta del Ministro
          dei trasporti,  sono  disposte  assegnazioni  di  fondi  ad
          appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del
          Ministero  dei trasporti - rubrica "Motorizzazione civile e
          trasporti in  concessione"  -  distintamente  per  ciascuna
          delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione
          rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti:
               a)  fino  al  10  per  cento - spese relative a misure
          previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento  da
          parte   del   personale   della  Direzione  generale  della
          motorizzazione civile e dei trasporti  in  concessione  dei
          servizi   ad   esso  demandati  e  per  spese  relative  ad
          interventi previdenziali in favore dello stesso  personale,
          nonche'   per   interventi   assistenziali  in  favore  del
          personale in servizio o in quiescenza  o  dei  loro  aventi
          causa, sentite le organizzazioni sindacali".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6  della  legge 16
          febbraio  1967,  n.   14   (Conversione   in   legge,   con
          modificazioni   del   D.L.   21  dicembre  1996,  n.  1090,
          concernente disciplina dei diritti  dovuti  all'Ispettorato
          generale  della  motorizzazione  civile  e dei trasporti in
          concessione).
             "Art. 6. - Sono abbrogati l'art. 108 del R.D. 8 dicembre
          1933, n.  1740, e l'art. 24 del R.D.L. 9  maggio  1932,  n.
          813  sono  altresi'  abrogati  il  D.M.  28 gennaio 1934 di
          approvazione dello statuto della Cassa  di  colleganza  fra
          gli     ingegneri     dell'Ispettorato    generale    della
          motorizzazione civile e dei trasporti  in  concessione,  il
          D.M.    28  marzo  1946  istitutivo  del  Fondo centrale di
          previdenza  tra  i  dipendenti  dello  stesso  Ispettorato,
          nonche'  le  disposizioni  comunque  incompatibili  con  il
          presente decreto.
             E' istituita una Cassa di previdenza e assistenza tra  i
          dipendenti di detto Ispettorato. Con D.P.R. su proposta del
          Ministro  per  i  trasporti  e  per  l'aviazione  civile di
          concerto  con  il  Ministro  per  il  tesoro,  sentite   le
          organizzazioni  sindacali, sara' approvato lo statuto della
          Cassa e  potra'  essere  autorizzata  la  devoluzione  alla
          medesima,  quale  contributo, dei fondi per le spese di cui
          alla lett. a) del precedente art. 5.
             La Cassa di previdenza e' sottoposta al controllo  della
          Corte  dei  conti  a  termini della legge 21 marzo 1958, n.
          259.
             Fermo restando quanto disposto dal nono comma  dell'art.
          4,  le disponibilita' esistenti presso la Cassa ed il Fondo
          di cui al primo comma afferenti  al  periodo  intercorrente
          dal  1  maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente
          decreto sono devolute allo Stato.  Le somme accantonate per
          la previdenza sino al 30 aprile  1966  sono  devolute  alla
          Cassa  di  previdenza  e  assistenza istituita ai sensi del
          secondo comma: le rimanenti somme disponibili sono devolute
          al  personale  secondo  le  norme  gia' in vigore presso la
          Cassa ed il Fondo di cui al primo comma.
             La  temporanea  amministrazione  delle  somme  e   delle
          disponibilita' indicate nel precedente comma resta affidata
          al  Ministero  dei  trasporti  e  dell'aviazione  civile  -
          Ispettorato generale  della  motorizzazione  civile  e  dei
          trasporti  in  concessione, il quale, con le disponibilita'
          afferenti al periodo 1 maggio  1966,  sino  all'entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  potra'  sopperire,  fino a
          quanto non verra' determinata la dotazione dei capitoli  di
          bilancio  specificati  nel  precedente  art.  5, alle spese
          previste dall'articolo stesso, aventi carattere di urgenza,
          salvo successiva sistemazione".