ART. 227 1. All'articolo 405 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 la parola: "dovranno" e' sostituita dalla seguente: "devono"; b) Sono aggiunti i seguenti commi: "4. Le voci 2, 4 e 6 di cui alla tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni sono aggiornate come segue: 2) - Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai veicoli, ai componenti e alle entita' tecniche degli stessi, ai contenitori e casse mobili. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti agli imballaggi, ai grandi imballaggi per trasporto alla rinfusa (GIR), ai recipienti, alle cisterne, ai contenitori e casse mobili comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Duplicati, certificazioni, ecc., inerenti ai conducenti. 4) - Visite e prove speciali di veicoli, costruiti in unico esemplare o che presentino particolari caratteristiche, secondo quanto stabilito dalla Direzione generale della M.C.T.C.. Visite e prove speciali di componenti, di entita' tecniche, di contenitori e casse mobili. Visite e prove di imballaggi, di grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti e di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR. Visite e prove per modifica delle caratteristiche o dell'elenco delle merci pericolose ammesse al trasporto con imballaggi, grandi imballaggi, recipienti, cisterne, contenitori e casse mobili e accertamenti periodici e straordinari sugli stessi. Visite e prove per il rilascio o il rinnovo del certificato di conformita' ADR ai veicoli. 6) - Omologazione di componenti, di entita' tecniche, di contenitori e di casse mobili. Omologazioni od approvazioni per serie di imballaggi, grandi imballaggi per il trasporto alla rinfusa (GIR), di recipienti, di cisterne, di contenitori e casse mobili, comunque destinati al trasporto di merci pericolose con esclusione di quelle appartenenti alla classe 2 dell'ADR.". 5. Gli importi di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 1 dicembre 1986, n. 870 sono gestiti dall'organismo di cui all'articolo 6 della legge 16 febbraio 1967, n. 14.".
Note all'art. 227: - La tabella 3 allegata alla legge n. 870 del 1986 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti) e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 16 dicembre 1986. - Il testo dell'art. 16, lett. a) della citata legge n. 870 del 1986 e' il seguente: 1. L'art. 5 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, modificato dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1978, n. 625, e' costituito dal seguente: "Art. 5. - In relazione agli introiti affluiti al capitolo di entrata di cui al precedente art. 3, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dei trasporti, sono disposte assegnazioni di fondi ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti - rubrica "Motorizzazione civile e trasporti in concessione" - distintamente per ciascuna delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti: a) fino al 10 per cento - spese relative a misure previdenziali contro i rischi connessi all'espletamento da parte del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dei servizi ad esso demandati e per spese relative ad interventi previdenziali in favore dello stesso personale, nonche' per interventi assistenziali in favore del personale in servizio o in quiescenza o dei loro aventi causa, sentite le organizzazioni sindacali". - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 16 febbraio 1967, n. 14 (Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 21 dicembre 1996, n. 1090, concernente disciplina dei diritti dovuti all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione). "Art. 6. - Sono abbrogati l'art. 108 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e l'art. 24 del R.D.L. 9 maggio 1932, n. 813 sono altresi' abrogati il D.M. 28 gennaio 1934 di approvazione dello statuto della Cassa di colleganza fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il D.M. 28 marzo 1946 istitutivo del Fondo centrale di previdenza tra i dipendenti dello stesso Ispettorato, nonche' le disposizioni comunque incompatibili con il presente decreto. E' istituita una Cassa di previdenza e assistenza tra i dipendenti di detto Ispettorato. Con D.P.R. su proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, sara' approvato lo statuto della Cassa e potra' essere autorizzata la devoluzione alla medesima, quale contributo, dei fondi per le spese di cui alla lett. a) del precedente art. 5. La Cassa di previdenza e' sottoposta al controllo della Corte dei conti a termini della legge 21 marzo 1958, n. 259. Fermo restando quanto disposto dal nono comma dell'art. 4, le disponibilita' esistenti presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma afferenti al periodo intercorrente dal 1 maggio 1966 sino all'entrata in vigore del presente decreto sono devolute allo Stato. Le somme accantonate per la previdenza sino al 30 aprile 1966 sono devolute alla Cassa di previdenza e assistenza istituita ai sensi del secondo comma: le rimanenti somme disponibili sono devolute al personale secondo le norme gia' in vigore presso la Cassa ed il Fondo di cui al primo comma. La temporanea amministrazione delle somme e delle disponibilita' indicate nel precedente comma resta affidata al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, con le disponibilita' afferenti al periodo 1 maggio 1966, sino all'entrata in vigore del presente decreto, potra' sopperire, fino a quanto non verra' determinata la dotazione dei capitoli di bilancio specificati nel precedente art. 5, alle spese previste dall'articolo stesso, aventi carattere di urgenza, salvo successiva sistemazione".