ART. 229 
1. Al titolo I del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono  apposte  le
seguenti appendici: 
              "APPENDICI AL TITOLO I 
Appendice I - Art. 9 Caratteristiche costruttive e 
                            funzionali dei veicoli e dei 
                            trasporti, eccezionali per massa 
Appendice II - Art. 9 Caratteristiche costruttive e 
                            funzionali dei veicoli e dei 
                            trasporti, eccezionali per sole 
                            dimensioni 
Appendice III - Art. 10 Caratteristiche costruttive e 
                            funzionali dei veicoli mezzi d'opera 
Appendice IV - Art. 12 Caratteristiche costruttive e 
                            funzionali degli autoveicoli ad uso 
                            speciale per il soccorso stradale 
                        APPENDICE I - ART. 9 
(Caratteristiche  costruttive  e  funzionali  dei   veicoli   e   dei
                  trasporti, eccezionali per massa) 
1.  Le  caratteristiche  costruttive   e   funzionali   dei   veicoli
eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i
limiti previsti dall'articolo 62 del codice, sono le seguenti: 
a) Per i veicoli a motore non atti al traino: 
   a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati  dall'articolo
61 del codice; 
   a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t; 
   a.3) velocita' massima calcolata per costruzione: 70 km/h; 
   a.4)  eventuali  dispositivi  limitatori  di  velocita',   purche'
riconosciuti ammissibili dalla  Direzione  generale  della  M.C.T.C.,
devono intendersi elementi  costruttivi  ai  fini  della  valutazione
della velocita' massima calcolata; 
   a.5) sono ammessi  dispositivi  di  sollevamento  degli  assi,  da
utilizzare per brevi tratti  stradali  ed  in  condizione  di  scarsa
aderenza degli stessi, secondo le norme  emanate  al  riguardo  dalla
Direzione generale della M.C.T.C.; 
   a.6) altre caratteristiche: tutte quelle proprie  della  categoria
N3 di appartenenza. 
b) Per i veicoli a motore atti al traino: 
   b.1) massa rimorchiabile  compresa  tra  3  e  6  volte  la  massa
complessiva massima del veicolo a motore e comunque non superiore  ad
8 volte la sua massa aderente; 
   b.2) massa aderente non inferiore al 65% della  massa  complessiva
massima. Massa minima sull'asse direttivo non inferiore al 20%  della
massa complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso  di  due
assi direttivi il valore della massa gravante  su  ciascuno  di  essi
deve essere non inferiore al 17,5% della massa complessiva; 
   b.3) velocita' massima calcolata per costruzione  in  servizio  di
traino: 40 km/h, con l'eccezione di cui al successivo punto b.4); 
   b.4) trasmissioni: e' ammesso l'attrezzaggio con trasmissioni  che
consentano  di  raggiungere  una  velocita'  massima  calcolata   non
superiore a 70 km/h nei casi sotto indicati e se il conseguimento  di
tale velocita' e' reso possibile da elementi costruttivi: 
b.4.1) quando viaggiano isolati; 
b.4.2) quando  effettuano  servizio  di  traino  entro  i  limiti  di
dimensioni e massa ammessi dagli  articoli  61  e  62  del  codice  e
soddisfano le condizioni di cui al  comma  5  dell'appendice  III  al
titolo III; 
b.4.3) quando agganciano un  rimorchio  riconosciuto  per  una  massa
complessiva massima di 42,6 t e formano una combinazione della  massa
massima i 72 t nel rispetto del rapporto di traino  1,45.  In  questo
caso i veicoli della combinazione devono rispettare, oltre a tutte le
norme tecniche specifiche per i veicoli eccezionali e  per  trasporti
eccezionali, anche  l'iscrizione  nella  fascia  d'ingombro.  Non  si
effettua la prova di cui al comma 5, lettera b),  dell'appendice  III
al titolo III o della verifica prevista allo  stesso  comma,  lettera
c), del valore minimo della  potenza  specifica  se  la  potenza  del
propulsore del veicolo trattore e' non inferiore a 259 kW.  La  massa
complessiva di 42,6 t, nel caso di  semirimorchi,  e'  riferita  alla
massa gravante sugli assi a terra del semirimorchio; 
   b.5)  eventuali  dispositivi  limitatori  di  velocita',   purche'
riconosciuti ammissibili dalla  Direzione  generale  della  M.C.T.C.,
devono intendersi elementi  costruttivi  ai  fini  della  valutazione
della velocita' massima calcolata; 
   b.6) sono ammessi  dispositivi  di  sollevamento  degli  assi,  da
utilizzare per brevi tratti  stradali  ed  in  condizione  di  scarsa
aderenza degli stessi, secondo le norme  emanate  al  riguardo  dalla
Direzione generale della M.C.T.C.; 
   b.7) altre caratteristiche: tutte quelle proprie  della  categoria
N3 di appartenenza. 
c) Per i veicoli rimorchiati: 
   c.1) valore della massa minima complessiva del  rimorchio:  29  t;
per i semirimorchi tale massa e' riferita  a  quella  gravante  sugli
assi a terra; 
   c.2)  velocita'  di   base   ai   fini   del   dimensionamento   e
dell'equipaggiamento,  tenuto  anche   conto   della   pressione   di
gonfiaggio dei pneumatici, che in ogni caso non puo'  superare  i  10
bar: 
c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42,6 t; 
c.2.2) 40 km/h se di massa complessiva superiore a 42,6 t e sino a 80
t; 
c.2.3) 25 km/h se di massa  complessiva  superiore  a  80  t.  Per  i
veicoli  rimorchiati  eccezionali  e   per   trasporti   eccezionali,
abbinabili a trattori classificati mezzi  d'opera,  la  velocita'  di
base deve comunque essere non inferiore a 80 km/h; 
   c.3) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati  dall'articolo
61 del codice; 
   c.4) timoni e veicoli rimorchiati  telescopici:  si  applicano  le
norme previste ai punti b.2) e b.3) dell'appendice II al titolo I; 
   c.5) altre caratteristiche: tutte quelle proprie  della  categoria
04 di appartenenza. 
d) Prove: 
   d.1) i valori delle masse eccezionali dichiarate  dal  costruttore
possono essere ammessi a condizione che lo  spunto  in  salita  e  la
tenuta del freno di stazionamento risultino verificati sulle seguenti
pendenze: 
d.1.1) 18% per il veicolo isolato di cui alla lettera a); 
d.1.2) 16% per lo spunto in salita e 18% per la tenuta del  freno  di
stazionamento per il veicolo isolato di cui alla lettera b); 
d.1.3) 8% per il complesso formato con  un  valore  del  rapporto  di
traino di 1,45; 
d.1.4) 4,5% per il complesso formato con un valore  del  rapporto  di
traino uguale o superiore a 3; 
   d.2) per i singoli dispositivi e per le prove di  prestazione,  si
fa riferimento alla normativa in vigore, in quanto applicabile. Per i
veicoli di cui alla lettera b), ai fini  della  determinazione  della
massa rimorchiabile,  dovra'  altresi'  verificarsi  che  la  potenza
minima del propulsore installato sul veicolo a  motore,  riferita  al
valore massimo in tonnellate della combinazione che puo' formare  con
il veicolo rimorchiato, non risulti comunque inferiore a: 
d.2.1) 1,76 kW/t per combinazioni della massa complessiva sino a  100
t con l'eccezione di cui al punto b.4); 
d.2.2) 1,17 kW/t per combinazioni della massa  complessiva  di  oltre
150 t. 
Per valori della massa complessiva della  combinazione  compresi  tra
100 e 150 t, la potenza minima  del  propulsore  deve  essere  quella
risultante per interpolazione  lineare  tra  1,76  e  1,17  kW/t.  Le
potenze specifiche sopra indicate sono ridotte rispettivamente a 1,47
kW/t e 1,03 kW/t, oppure al valore interpolato tra 1,47 e  1,03,  per
la combinazione la cui massa complessiva sia compresa tra 100  e  150
t, per i veicoli trattori ad  aderenza  totale  ed  equipaggiati  con
rallentatori idraulici od elettrici idonei a superare la prova di cui
al successivo punto d.3.3); 
   d.3) la verifica dei dispositivi di  frenatura  sara'  attuata  in
conformita' delle disposizioni di cui  agli  allegati  I,  II  -  con
esclusione del punto  1.1.4.2.  dell'allegato  II  e  della  relativa
appendice - III, IV, V, VI, VII e, per i soli veicoli suscettibili di
superare la velocita' dI 50 km/h, X della direttiva 71/320/CEE: 
d.3.1)  il  tempo  t,  corrisponde  a  x=75%  di  cui  al  punto  2.4
dell'allegato III della direttiva citata, non deve essere inferiore a
0,5 secondi. Per i veicoli abilitati a circolare anche entro i limiti
di  cui  agli  articoli  61  e  62  del   codice,   senza   l'obbligo
dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del  codice,  la  verifica
dei dispositivi deve essere attuata anche a tutte  le  masse  legali,
nel pieno  rispetto  delle  norme  in  vigore  per  i  veicoli  della
categoria N3; 
d.3.2) deve essere altresi' verificato che  i  veicoli  di  cui  alla
lettera b), alla massa massima eccezionale che possono formare, siano
in grado di mantenere, sulla pendenza del 6% (per le combinazioni  di
massa di 72 t e rapporto di traino  di  1,45)  e  del  4,5%  (per  le
combinazioni con rapporto di traino non inferiore a 3 e non superiore
a 6), una velocita' stabilizzata di 25  +/-  5  km/h  (scegliendo  il
rapporto che piu' si avvicina al valore di 25 km/h) senza far ricorso
ad alcuno dei dispositivi di frenatura di servizio, di soccorso o  di
stazionamento.  La  verifica  va  attuata  sulla  predetta   pendenza
percorsa per una lunghezza di 6 km; 
d.3.3) le prove di cui ai punti 1.3. e 1.4 dell'allegato II citato al
precedente punto d.3) non sono sostitutive di quelle di cui al  punto
d.3.2), la quale e' invece da ritenersi  sostitutiva  delle  predette
prove 1.3 e 1.4 del predetto allegato II. Queste ultime prove devono,
comunque, essere effettuate alle masse massime che i veicoli  possono
conseguire ai  sensi  dell'articolo  62  del  codice,  qualora  venga
richiesto il riconoscimento della circolazione  a  tali  masse  senza
l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice,  sia
per i veicoli a motore isolati che per quelli rimorchiati. 
2. Per i veicoli destinati a formare  complessi  costituiti  da  piu'
veicoli a  motore  e/o  piu'  veicoli  rimorchiati  si  applicano  le
prescrizioni dettate dalla Direzione generale della M.C.T.C., qualora
necessarie  per  la  realizzazione  di  particolari  tipi   di   tali
complessi. 
                        APPENDICE II - ART. 9 
(Caratteristiche  costruttive  e  funzionali  dei   veicoli   e   dei
             trasporti, eccezionali per sole dimensioni) 
1.  Le  caratteristiche  costruttive   e   funzionali   dei   veicoli
eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, eccedenti i
limiti previsti dall'articolo 61 del codice, sono le seguenti: 
a) Per i veicoli a motore: 
a.1) masse: comprese entro i  limiti  fissati  dall'articolo  62  del
codice; 
  a.2) dimensioni dei veicoli eccezionali: eccedenti i limiti fissati
dall'articolo 61 del codice, secondo i valori stabiliti dal Ministero
dei  trasporti  e  della  navigazione  -  Direzione  generale   della
M.C.T.C., al fine di permettere particolari realizzazioni costruttive
necessarie per l'esecuzione di determinati trasporti, non  altrimenti
realizzabili; 
a.3) dimensioni dei veicoli adibiti al trasporto eccezionale: entro i
limiti fissati dall'articolo 61 del codice, salvo che  non  ricorrano
le condizioni previste al punto a.2); 
   a.4) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria N
di appartenenza. 
b) Per i veicoli rimorchiati: 
   b.1) masse e dimensioni (salvo quanto previsto al punto b.3): come
ai punti a.1), a.2) e a.3); 
b.2) timoni: di  tipo  fisso,  anche  se  con  lunghezze  diverse  in
alternativa per uno  stesso  rimorchio,  o  allungabili,  secondo  le
prescrizioni tecniche dettate al riguardo  dalla  Direzione  generale
della M.C.T.C.; 
   b.3) lunghezza dei veicoli:  e'  consentita  la  realizzazione  di
veicoli rimorchiati  telescopici,  per  sfilamento  di  elementi  del
telaio o per interposizione, nella zona  centrale  dello  stesso,  di
elementi modulari, in entrambi i casi nel rispetto delle prescrizioni
tecniche dettate dalla Direzione generale della  M.C.T.C..  Comunque,
la prima posizione  d'allungamento  deve  determinare  una  lunghezza
complessiva  del  veicolo  tale  da  eccedere   i   limiti   previsti
dall'articolo 61 del codice; 
b.3.1) i rimorchi o semirimorchi, telescopici, che circolano a telaio
non allungato e non determinano il superamento di alcuno  dei  limiti
previsti dall'articolo 61 del codice, non necessitano 
dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 del codice; 
   b.4) altre caratteristiche: tutte quelle proprie della categoria o
di appartenenza. 
                       APPENDICE III - Art. 10 
(Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli mezzi d'opera) 
1.  Gli  autoveicoli   isolati   devono   rispondere   a   tutte   le
caratteristiche tecniche e funzionali prescritte per i veicoli  della
categoria N3, salvo quanto di seguito specificato: 
a) gli assi posti a distanza inferiore a 1,20 m, agli  effetti  della
valutazione della massa ammissibile sugli stessi, vengono considerati
come asse unico; 
b)  massa  aderente  minima:  non  inferiore  al  60%   della   massa
complessiva massima per  gli  autoveicoli  a  due  o  tre  assi;  non
inferiore al 50% della massa complessiva massima per gli  autoveicoli
a quattro assi; 
c) massa minima sull'asse direttivo: non inferiore al 20% della massa
complessiva per i veicoli a due o a tre assi. Nel caso  di  due  assi
direttivi il valore della massa gravante su  ciascuno  di  essi  deve
essere non inferiore al 17,5% della massa complessiva; 
d) tara minima dell'autoveicolo a due assi: 9 t;  dell'autoveicolo  a
tre assi: 12 t; dell'autoveicolo a quattro o piu' assi: 14 t; 
 e) slivellamenti per assi tandem o tridem, eseguiti sia a carico che
a scarico: 10 cm con variazioni di carico contenute su ciascun  asse,
rispetto alle condizioni statiche, entro il +/- 25%; 
 f) sospensioni meccaniche degli assi tandem o tridem realizzate  con
un grado di sicurezza, verificato in condizioni statiche, almeno pari
a 3 rispetto al carico di snervamento del materiale impiegato per  le
sospensioni stesse.  Tale  prescrizione,  per  le  sole  omologazioni
rilasciate a veicoli muniti di sospensioni degli assi tandem o tridem
tali che ogni asse risulti compensato per le azioni di frenatura  ivi
comprese le coppie, si applica a decorrere dal  1  gennaio  1996.  In
ogni caso le sospensioni devono essere realizzate in modo da  evitare
moti  anomali  delle  ruote  in  fase  di   frenatura   del   veicolo
interessato; 
 g) agli effetti di  quanto  disposto  alle  lettere  e)  ed  f),  si
definiscono assi tandem o tridem le  coppie  o  terne  di  assi,  con
esclusione di quelli direttivi per i quali  valgono  le  norme  della
categoria N3, posti  tra  loro  a  distanza  misurata  tra  gli  assi
contigui, non superiore a 1,80 m; 
 h) altezza minima dal suolo: l'altezza minima dal suolo di tutti gli
organi, fatta  esclusione  dei  dispositivi  di  frenatura  posti  in
corrispondenza di ciascuna ruota, non deve essere inferiore, a  pieno
carico, a 250 mm; 
 i) velocita' massima, calcolata per costruzione: non superiore ad 80
km/h.  I  dispositivi  limitatori   di   velocita',   conformi   alle
prescrizioni comunitarie in proposito e con velocita' regolata pari a
80  km/h,  devono  intendersi  elementi  costruttivi  ai  fini  della
valutazione della velocita' massima calcolata; 
 l) differenziale dotato di dispositivo di bloccaggio, con esclusione
degli assi motori direttivi, e, nel caso  di  piu'  assi  motori,  di
dispositivo per il bloccaggio della scatola di ripartizione; 
 m) per i trattori di semirimorchi, la  posizione  della  ralla  deve
rispettare,  senza  dover  provvedere  ad  alcuno  spostamento  della
stessa, tutte le prescrizioni sia  al  carico  legale  che  a  quello
eccezionale; 
 n) la  massa  rimorchiabile,  che  comporta  una  massa  complessiva
dell'autotreno o dell'autoarticolato non  inferiore  a  44  t,  viene
assegnata  per  potenze  del  motore  dell'autoveicolo  trattore  non
inferiori a 259 kW, senza che ricorra l'obbligo dell'esecuzione della
prova di cui al comma 5, lettera b), dell'appendice III al titolo III
o della verifica, prevista allo stesso comma, lettera c), del  valore
minimo della potenza specifica. 
2.  Gli  autotreni  e  gli  autoarticolati  devono  soddisfare   alle
prescrizioni previste per la categoria, salvo quanto  specificato  ai
punti seguenti: 
 a) per gli autoarticolati: la massa aderente minima  deve  risultare
non inferiore al 28% della massa  massima  nei  complessi  a  quattro
assi; non inferiore al 40% della massa massima nei complessi a cinque
o piu' assi. Nel caso di autoarticolati  costituiti  da  semirimorchi
adibiti al trasporto esclusivo di macchine  operatrici,  la  verifica
della massa aderente minima e' sostituita  da  quella  indicata  alla
successiva  lettera  b)  in  cui,  per  massa  del  rimorchio,   deve
intendersi la massa sugli assi a terra del semirimorchio; 
 b) per gli autotreni: deve essere verificato che, per le  condizioni
di carico utilizzate, il rapporto tra la massa  del  rimorchio  e  la
massa del veicolo trattore, nel rispetto di quanto previsto al  comma
1, lettera n), non sia superiore a 1,45. Tale valore e' elevato  a  3
nel caso in cui ricorra la condizione prevista al  punto  b.3)  della
appendice I al titolo I; 
 c) tara minima dei mezzi d'opera: la  tara  degli  autoarticolati  a
quattro assi non  deve  essere  inferiore  a  16  t;  la  tara  degli
autoarticolati a cinque o piu' assi non deve essere inferiore a  17,6
t. 
3. I rimorchi devono rispondere a quanto prescritto al  punto  1.16.2
dell'allegato I alla Direttiva 71/320/CEE e devono essere  realizzati
e destinati al trasporto esclusivo di  macchine  operatrici.  Possono
essere costituiti anche da rimorchi e macchine  operatrici  trainate,
appositamente  attrezzati  (spandisabbia,  spandisale  e  simili)   o
destinati al trasporto del materiale  necessario  per  consentire  il
traffico stradale in caso di neve o gelo. Si  applicano  ad  essi  le
norme valide per la categoria O4 e, se eccezionali per massa,  devono
soddisfare le prescrizioni stabilite per la categoria  dall'appendice
I al titolo I. 
4. I semirimorchi sono ad almeno  due  assi  reali,  eccezionali  per
massa, e valgono per essi, salvo che per quelli adibiti al  trasporto
esclusivo di macchine operatrici, le prescrizioni indicate  al  comma
1, lettere a), e), f), g) ed h); si applicano  altresi'  ad  essi  le
restanti norme valide per la categoria O4. Ai semirimorchi adibiti al
trasporto  esclusivo  di  macchine   operatrici   si   applicano   le
prescrizioni stabilite per la categoria dall'appendice I al titolo I. 
                       APPENDICE IV - ART. 12 
(Caratteristiche costruttive e funzionali degli  autoveicoli  ad  uso
                 speciale per il soccorso stradale) 
1. Gli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso  stradale  possono
essere muniti di gru, anche di tipo telescopico od a scomparsa tra le
pedane, di verricello o di altro dispositivo per il soccorso stradale
e  sono  dotati   delle   attrezzature   necessarie   per   la   loro
funzionalita'. Possono essere realizzati con o senza piano di carico,
fisso o inclinabile e parzialmente scarrabile, per  il  trasporto  di
veicoli di limitate dimensioni, e comunque tali  da  non  determinare
mai, in condizioni di marcia, il superamento  di  alcuno  dei  limiti
prescritti dagli articoli 61 e 62 del codice. 
2. La gru installata sull'autoveicolo di soccorso, se presente,  puo'
consentire, oltre al  posizionamento  di  un  veicolo  sull'eventuale
piano di carico, il  traino  dello  stesso  con  un  asse  sollevato,
mantenuto in tale posizione tramite idonei  triangoli  distanziatori,
bracci  retrattili  a  forca  oppure  mediante   carrelli   monoassi,
costituenti attrezzatura ausiliaria dell'autoveicolo di soccorso. 
3. E' ammessa l'installazione sugli autoveicoli  di  soccorso  di  un
gancio di traino di tipo approvato, sia per il recupero di  rimorchi,
sia per il traino di autoveicoli e sia  per  il  traino  di  rimorchi
attrezzati per il trasporto esclusivo di veicoli soccorsi o rimossi e
caricati con i mezzi dell'autoveicolo di soccorso. Tali rimorchi,  in
quanto destinati esclusivamente a servire l'autoveicolo di  soccorso,
sono  considerati,  ai  sensi  dell'articolo  204,  rimorchi  ad  uso
speciale. 
4. Gli autoveicoli  di  soccorso  sono  soggetti  a  tutte  le  norme
costruttive valide per i veicoli della stessa massa complessiva della
categoria N, definita dall'articolo 47,  comma  2,  lettera  c),  del
codice, salvo per quanto riguarda le seguenti prescrizioni: 
 a) lo sbalzo  anteriore  non  deve  eccedere  il  65%  del  passo  a
condizione   che   non   modifichi    la    visibilita'    originaria
dell'autotelaio; lo sbalzo posteriore non  deve  eccedere  l'85%  del
passo. Il veicolo deve iscriversi  nella  fascia  d'ingombro  di  cui
all'articolo 217; 
 b)  gli  sbalzi,  sia  anteriore  che  posteriore,   devono   essere
segnalati, nel senso longitudinale e trasversale del veicolo, per  la
parte eccedente in pianta  la  sagoma  dell'autotelaio,  con  sistemi
retroriflettenti  a  strisce  larghe  10  cm  e  inclinate  di   45°,
alternate, di colore bianco e  rosso.  Per  la  parte  estrema  dello
sbalzo, in senso longitudinale,  costituita  da  attrezzi  mobili  di
lavoro quali carrucole e simili, le segnalazioni riflettenti  possono
essere effettuate con pannelli delle dimensioni minime di 50 x 50 cm,
segnalati come sopra disposto; 
 c) se la parte a sbalzo anteriore, misurata dal centro  del  volante
di guida, eccede i 2,5 m, la circolazione su  strada  e'  subordinata
alla scorta del personale dell'impresa che dovra' prendere  posto  in
cabina  e  coadiuvare  il  conducente,  anche  scendendo  a  terra  e
precedendo   il   veicolo,   nell'attraversamento   di   incroci    o
nell'immissione nella carreggiata; 
 d)  la  parte  a  sbalzo  costituita  da  allestimenti   a   sezione
trasversale ridotta di oltre il 50% rispetto alla sagoma  trasversale
del veicolo, deve presentare la superficie inferiore ad  altezza  non
inferiore a 1,80 m da terra ed essere  segnalata,  qualunque  sia  il
valore dello sbalzo, come stabilito alla precedente lettera b); 
 e) il dispositivo  antincastro  non  e'  obbligatorio  se  alla  sua
funzione   supplisce   la   presenza   eventuale   di    una    trave
portastabilizzatori od altro dispositivo analogo purche' presenti  la
faccia posteriore a superficie  piana,  risponda  al  dimensionamento
prescritto dalla normativa specifica in vigore e ad esso non  risulti
agganciato    a    sporgere    alcun     organo     dell'attrezzatura
dell'allestimento; 
 f) il traino del veicolo rimosso o soccorso, e' ammesso con rapporto
di traino non superiore a 0,5 ed a condizione: che il traino  avvenga
secondo quanto previsto al comma 2 o con barra  rigida,  segnalata  a
strisce alternate di colore  bianco  e  rosso  retroriflettenti;  che
siano rispettate le masse massime per asse ed il rapporto minimo  fra
le  masse  sull'asse  o  sugli  assi  di  guida  e  quello  o  quelli
posteriori.  La  barra  rigida   deve   costituire   dispositivo   di
allestimento   del   veicolo,   essere   marcata   dal    costruttore
dell'autoveicolo e segnalata come le parti a sbalzo della  precedente
lettera b); 
 g) gli eventuali sbalzi anteriori non devono determinare  condizioni
di visibilita' dal posto di guida che si  discostino  da  quelle  dei
corrispondenti veicoli della categoria N; la  visibilita'  attraverso
gli specchi retrovisori  deve  rispondere  alla  normativa  contenuta
nella direttiva n. 71/127/CEE; 
 h) tutte le parti a sbalzo degli allestimenti che possono ruotare in
un qualsiasi piano, devono essere assicurate nella posizione  assunta
per la marcia  del  veicolo  con  sicuri  ed  affidabili  dispositivi
meccanici o idraulici. I comandi idraulici del sistema o dei  sistemi
di  lavoro  dei  vari  attrezzi  non  devono  poter  essere  azionati
involontariamente dal conducente durante la marcia su strada; 
 i) il sistema di lavoro deve inoltre essere  bloccato,  con  valvole
sul circuito idraulico  o  con  vincoli  meccanici,  nella  posizione
individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.".