ART. 23
1. L'art. 25 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e'  sostituito  dal
seguente:
                    "ART. 25 (Art. 14 Cod. Str.)
                 (Attivita' di tutela delle strade)
1.  Nell'espletamento  dei servizi di polizia stradale di competenza,
le  amministrazioni  alle  quali  appartiene  il  personale  di   cui
all'articolo  12,  comma  3,  del  codice,  provvedono direttamente a
svolgere tutte le fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio.
2. Qualora gli enti proprietari di  strade  non  abbiano  nella  loro
struttura   amministrativa  uffici  preposti  specificamente  a  tali
servizi,  essi   provvedono   ad   inviare,   entro   cinque   giorni
dall'accertamento,  la  segnalazione  della  violazione  agli  organi
esercenti servizi di polizia stradale, che provvedono a  svolgere  le
ulteriori fasi del procedimento.
3.   Qualora   la   violazione  non  sia  stata  contestata  all'atto
dell'accertamento, l'organo di polizia  stradale  destinatario  della
segnalazione di cui al comma 2, provvede alla verbalizzazione ed alla
notifica,    con    indicazione   dell'agente   che   ha   effettuato
l'accertamento.".
 
          Nota all'art. 23:
             - Il testo dell'art. 12, comma 3 del nuovo Codice  della
          strada e' il seguente:
             (Omissis).
             "3.  La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
          materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
          sull'uso delle strade possono, inoltre, essere  effettuati,
          previo  superamento  di  un esame di qualificazione secondo
          quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
               a) dal  personale  dell'Ispettorato  generale  per  la
          circolazione  e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
          centrale e periferica del Ministero  dei  lavori  pubblici,
          della  Direzione generale della motorizzazione civile e dei
          trasporti in  concessione  appartenente  al  Ministero  dei
          trasporti, e dal personale dell'A.N.A.S.;
               b) dal personale degli uffici competenti in materia di
          viabilita'  delle  regioni,  delle  province  e dei comuni,
          limitatamente alle  violazioni  commesse  sulle  strade  di
          proprieta' degli enti da cui dipendono;
               c)  dai  dipendenti  dello Stato, delle province e dei
          comuni aventi la qualifica o  le  funzioni  di  cantoniere,
          limitatamente  alle  violazioni commesse sulle strade o sui
          tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
               d) dal personale  dell'Ente  Ferrovie  dello  Stato  e
          delle  ferrovie  e  tramvie  in  concessione, che espletano
          mansioni ispettive o  di  vigilanza,  nell'esercizio  delle
          proprie  funzioni  e limitatamente alle violazioni commesse
          nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione  di
          appartenenza;
               e)  dal  personale  delle  circoscrizioni aeroportuali
          dipendenti dal Ministero dei trasporti,  nell'ambito  delle
          aree di cui all'art.  6, comma 7;
               f)  dai militari del corpo delle capitanerie di porto,
          dipendenti   dal   Ministero   della   marina   mercantile,
          nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7".