ART. 231 
   1. Al titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le appendici
   sono modificate come segue: 
a) All'appendice I - Art. 198: 
   A) al comma 1, dopo le parole: "dei ciclomotori" sono aggiunte le 
    seguenti: "dotati di motore termico"; la lettera i) e' soppressa.
b) All'appendice II - Art. 199: 
   A) al comma 1 le parole: "motore dei" sono sostituite dalle 
    seguenti: "motore termico di cui possono essere dotati  i";  alla
    lettera a) le parole: "(per motori a combustione  interna")  sono
    soppresse; alle lettere d), e) ed f) le  parole:  "al  punto  c)"
    sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "alla lettera c)"; 
   B) al comma 2, lettera a) le parole: "del sedile" sono sostituite 
    dalle seguenti "dal sedile". 
c) All'appendice III - Art. 219: 
   A) nella rubrica la parola: "rimorchi" e' sostituita dalla 
    seguente: "veicoli"; 
   B) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
"c) 0,5 nei casi in cui il veicolo  trainato  non  sia  provvisto  di
dispositivo di frenatura."; 
   C) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
"3. Non e' ammesso il traino di veicoli privi di  idonei  dispositivi
di frenatura, qualora prescritti, salvo quanto previsto dall'articolo
63, comma 2, del codice."; 
   D) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
"4. Per i veicoli eccezionali o  adibiti  ai  trasporti  eccezionali,
eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del  codice,  il  valore
della massa rimorchiabile e le relative prove sono stabilite  secondo
le norme previste dall'appendice I al titolo I."; 
   E) al comma 5, lettera b), l'ultimo periodo e' sostituito dal 
    seguente: "Qualora nella prova, per  qualsiasi  motivo,  compresa
    l'eventuale presenza di limitatori di velocita'  approvati  dalla
    Direzione generale della M.C.T.C., il regime di velocita' massima
    non sia superiore almeno del 7% a quello di potenza  massima  del
    motore, la prova sara' limitata al regime  di  velocita'  massima
    ridotta del 7%;" ed e' aggiunta in fine la seguente lettera:  "c)
    L'accertamento di cui alla lettera b) non si  effettua  nel  caso
    degli autoarticolati, autosnodati, autotreni e  filotreni  per  i
    quali sia verificato che il rapporto tra la potenza  massima  del
    motore e la massa totale del complesso non sia inferiore  a  5,88
    kW/t."; 
   F) al comma 6, alla lettera e) le parole: "veicoli e di 
    containers"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "veicoli,   di
    containers e di animali vivi"; le parole: "lettere d) ed e)" sono
    sostituite dalle seguenti: "lettere d) e) e g),". 
d) All'appendice V - Art. 227 
   A) al punto A) le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle 
    seguenti: 
        "a) Massa in ordine di marcia (tara). 
         b) Massa massima tecnicamente ammissibile. 
         c) Masse massime sugli assi."; 
   B) al punto B) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
"c)  Per  il  motore:   numero   cilindri,   cilindrata,   ciclo   di
funzionamento, potenza e coppia massima e relativi  numeri  di  giri,
alimentazione, combustibile."; 
   C) al punto C) la lettera p) e' sostituita dalla seguente: 
        "p) Pneumatici e sospensioni."; 
   D) al punto D) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: 
        "n) Sistemazione interna e rumorosita', resistenza dei sedili 
            e loro ancoraggi."; 
   E) al punto G) la lettera f) e' soppressa; 
   F) al punto H) la lettera h) e' soppressa; le lettere i) ed l) 
    diventano rispettivamente h), i) e la lettera  m)  e'  sostituita
    dalla seguente: "l) Antenna radio o radiotelefonica.". 
e) All'appendice VI - Art. 231 
   A) al comma 1, lettere a) e b), la parola: "SOS" e' scritta, ogni 
    volta, con lettere maiuscole; 
   B) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "e sono:" la 
    punteggiatura e' modificata nel modo seguente: 
    "CROCE ROSSA: colore rosso, altezza simbolo: 200 +/- 5 mm; 
    CHIAVE INGLESE: colore nero, altezza simbolo: 200 +/- 5 mm; 
    DISTRIBUTORE COMBUSTIBILE:  colore  nero,  altezza  simbolo:  200
    (piu' o meno) 5 mm."; 
   C) al comma 2 le parole: "completi in ogni loro parte," sono 
    soppresse; 
   D) al comma 3 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono 
    aggiunte le seguenti: "e della navigazione". 
f) All'appendice VIII - Art. 237: 
   A) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
"b) Sistemi di frenatura. 
    Devono rispondere a quanto prescritto dalla direttiva 92/54/CEE. 
    L'efficienza dei sistemi di frenatura in relazione  alle  diverse
    categorie di veicoli, in assenza di prescrizioni  comunitarie  in
    proposito, viene stabilita dal Ministero dei  trasporti  e  della
    navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..". 
g) All'appendice X - Art. 241: 
   A) nella rubrica la parola: "abilitate" e' sostituita dalle 
    seguenti: "e dei consorzi abilitati"; 
   B) al comma 1: 
    B.1) al primo periodo le parole: "dotate  le  imprese  abilitate"
    sono sostituite dalle seguenti: "dotati le imprese ed i  consorzi
    abilitati"; 
    B.2) alla lettera a): 
    B.2.1) le parole  da:  "dovranno  possedere"  a:  "inoltre"  sono
    sostituite dalle seguenti: "devono"; 
    B.2.2) il punto 3) e' sostituito dal seguente: 
    "3) carreggiata minima di almeno 800 mm e massima non inferiore a
    2200 mm;"; 
    B.2.3)  al  punto  5)  il  segno  di  interpunzione  <punto>   e'
    sostituito da <punto  e  virgola>  ed  e'  aggiunto  in  fine  il
    seguente punto 6): 
    "6) sistema di pesatura che permetta di individuare la  massa  su
    di un asse o su ogni singola ruota, con portata  di  almeno  3000
    kg, per consentire la determinazione del tasso di frenatura."; 
    B.2.4) all'ultimo periodo le parole: " di  autoriparazione"  sono
    sostituite dalle seguenti: "ed i consorzi"; 
    B.3) alla lettera b) le parole:", del D.P.R. 22 febbraio 1971, n.
    323 e delle relative tabelle CUNA" sono soppresse; 
    B.4) alla lettera c) l'ultimo periodo e' soppresso; 
    B.5) alla lettera d) le parole da: "La spinta sulle piastre" fino
    a: "20000 N per asse." sono sostituite dalle seguenti: "La  forza
    di translazione delle singole piastre deve essere  sufficiente  a
    determinare lo spostamento dell'area di appoggio  del  pneumatico
    sulla   piastra,   trasversalmente,   longitudinalmente   o    in
    combinazione, per una corsa non inferiore a  40  mm.  Le  piastre
    devono  garantire  una  superficie  di  attrito  che  escluda  lo
    slittamento  relativo  ruota-piastra,  anche  in  condizione   di
    bagnato. Il carico ammissibile  sulle  piastre  deve  essere  non
    inferiore a 25000 N per asse."; 
    B.6) alla lettera e) le parole: ", spettri e forme  d'onda"  sono
    soppresse e  dopo  (IEC)  il  segno  di  interpunzione  <punto  e
    virgola> e' sostituito da <virgola>  e  le  parole:  "e'  ammesso
    altresi' l'impiego di fonometri conformi alle  norme  ASA."  sono
    sostituite  dalle  seguenti:  "e  successive   modificazioni   ed
    integrazioni."; 
    B.7) alla lettera h) le parole: "autoveicolo o un rimorchio" sono
    sostituite dalla seguente: "veicolo"; 
    B.8) alla lettera l) dopo  la  parola:  "massa"  e'  aggiunta  la
    seguente: "complessiva,"; dopo le parole: "su un asse" la parola:
    "e" e' sostituita dalla seguente: "o" ed e' aggiunto in  fine  il
    seguente periodo: "Il sistema in questione,  qualora  rispondente
    anche alle caratteristiche previste al  punto  6),  sub  a)  puo'
    intendersi sostitutivo di quello ivi previsto."; 
   C) E' aggiunto il seguente comma: 
    "2. Le apparecchiature indicate alle lettere a), b), c), e), f) e
    g)  devono  rispondere  altresi'  alle  caratteristiche  tecnico-
    funzionali dettate dalle  tabelle  di  unificazione  a  carattere
    definitivo  approvate  dal  Ministero  dei  trasporti   e   della
    navigazione. Dette tabelle  indicano  altresi'  le  modalita'  di
    utilizzazione delle apparecchiature medesime.". 
h) All'appendice XII - Art. 257: 
   A) al comma 1: 
    A.1) alla lettera h) le parole: "tre  caratteri  numerici  e  due
    caratteri alfabetici" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e  sei
    caratteri alfanumerici"; 
    A.2) alla lettera i) la parola:  "quattro"  e'  sostituita  dalla
    seguente: "cinque"; 
    A.3) alla lettera m) le parole:  "targa  prova  per  motoveicoli"
    sono sostituite dalle seguenti: "targa prova  per  ciclomotori  e
    motoveicoli"; 
    A.4) alla lettera r) le parole: "tre  caratteri  numerici  e  due
    caratteri alfabetici" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "cinque
    caratteri alfanumerici"; 
   B) al comma 2 le parole: "ai punti" sono sostituite dalle 
    seguenti: "alle lettere"; 
   C) al comma 3 le parole: "delle eventuali lettere" sono sostituite 
    dalle seguenti: "delle lettere"; e prima dell'ultimo  periodo  e'
    inserito il seguente: "Nel caso  in  cui  la  targa  del  veicolo
    traente contenga la parola Roma essa viene riportata sulla  targa
    ripetitrice mediante la sigla RM.". 
i) All'appendice XIII - Art. 260: 
   A) al punto 2.2. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono 
    aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; 
   B) al punto 3.1. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono 
    aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; 
   C) al punto 3.2.4 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono 
    aggiunte, ogni volta, le seguenti: "e della navigazione-"; 
   D) al punto 3.4.1. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono 
    aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; 
   E) al punto 3.5.2. le parole: "non oltre sei mesi dalla" sono 
    sostituite dalle seguenti:  "non  oltre  i  sei  mesi  successivi
    alla"; 
   F) al punto 3.5.4. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono 
    aggiunte le seguenti: "e della navigazione -";