ART. 231 1. Al titolo III del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, le appendici sono modificate come segue: a) All'appendice I - Art. 198: A) al comma 1, dopo le parole: "dei ciclomotori" sono aggiunte le seguenti: "dotati di motore termico"; la lettera i) e' soppressa. b) All'appendice II - Art. 199: A) al comma 1 le parole: "motore dei" sono sostituite dalle seguenti: "motore termico di cui possono essere dotati i"; alla lettera a) le parole: "(per motori a combustione interna") sono soppresse; alle lettere d), e) ed f) le parole: "al punto c)" sono sostituite, ogni volta, dalle seguenti: "alla lettera c)"; B) al comma 2, lettera a) le parole: "del sedile" sono sostituite dalle seguenti "dal sedile". c) All'appendice III - Art. 219: A) nella rubrica la parola: "rimorchi" e' sostituita dalla seguente: "veicoli"; B) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) 0,5 nei casi in cui il veicolo trainato non sia provvisto di dispositivo di frenatura."; C) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Non e' ammesso il traino di veicoli privi di idonei dispositivi di frenatura, qualora prescritti, salvo quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, del codice."; D) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Per i veicoli eccezionali o adibiti ai trasporti eccezionali, eccedenti i limiti previsti dall'articolo 62 del codice, il valore della massa rimorchiabile e le relative prove sono stabilite secondo le norme previste dall'appendice I al titolo I."; E) al comma 5, lettera b), l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Qualora nella prova, per qualsiasi motivo, compresa l'eventuale presenza di limitatori di velocita' approvati dalla Direzione generale della M.C.T.C., il regime di velocita' massima non sia superiore almeno del 7% a quello di potenza massima del motore, la prova sara' limitata al regime di velocita' massima ridotta del 7%;" ed e' aggiunta in fine la seguente lettera: "c) L'accertamento di cui alla lettera b) non si effettua nel caso degli autoarticolati, autosnodati, autotreni e filotreni per i quali sia verificato che il rapporto tra la potenza massima del motore e la massa totale del complesso non sia inferiore a 5,88 kW/t."; F) al comma 6, alla lettera e) le parole: "veicoli e di containers" sono sostituite dalle seguenti: "veicoli, di containers e di animali vivi"; le parole: "lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere d) e) e g),". d) All'appendice V - Art. 227 A) al punto A) le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "a) Massa in ordine di marcia (tara). b) Massa massima tecnicamente ammissibile. c) Masse massime sugli assi."; B) al punto B) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) Per il motore: numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile."; C) al punto C) la lettera p) e' sostituita dalla seguente: "p) Pneumatici e sospensioni."; D) al punto D) la lettera n) e' sostituita dalla seguente: "n) Sistemazione interna e rumorosita', resistenza dei sedili e loro ancoraggi."; E) al punto G) la lettera f) e' soppressa; F) al punto H) la lettera h) e' soppressa; le lettere i) ed l) diventano rispettivamente h), i) e la lettera m) e' sostituita dalla seguente: "l) Antenna radio o radiotelefonica.". e) All'appendice VI - Art. 231 A) al comma 1, lettere a) e b), la parola: "SOS" e' scritta, ogni volta, con lettere maiuscole; B) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "e sono:" la punteggiatura e' modificata nel modo seguente: "CROCE ROSSA: colore rosso, altezza simbolo: 200 +/- 5 mm; CHIAVE INGLESE: colore nero, altezza simbolo: 200 +/- 5 mm; DISTRIBUTORE COMBUSTIBILE: colore nero, altezza simbolo: 200 (piu' o meno) 5 mm."; C) al comma 2 le parole: "completi in ogni loro parte," sono soppresse; D) al comma 3 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione". f) All'appendice VIII - Art. 237: A) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) Sistemi di frenatura. Devono rispondere a quanto prescritto dalla direttiva 92/54/CEE. L'efficienza dei sistemi di frenatura in relazione alle diverse categorie di veicoli, in assenza di prescrizioni comunitarie in proposito, viene stabilita dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C..". g) All'appendice X - Art. 241: A) nella rubrica la parola: "abilitate" e' sostituita dalle seguenti: "e dei consorzi abilitati"; B) al comma 1: B.1) al primo periodo le parole: "dotate le imprese abilitate" sono sostituite dalle seguenti: "dotati le imprese ed i consorzi abilitati"; B.2) alla lettera a): B.2.1) le parole da: "dovranno possedere" a: "inoltre" sono sostituite dalle seguenti: "devono"; B.2.2) il punto 3) e' sostituito dal seguente: "3) carreggiata minima di almeno 800 mm e massima non inferiore a 2200 mm;"; B.2.3) al punto 5) il segno di interpunzione <punto> e' sostituito da <punto e virgola> ed e' aggiunto in fine il seguente punto 6): "6) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su di un asse o su ogni singola ruota, con portata di almeno 3000 kg, per consentire la determinazione del tasso di frenatura."; B.2.4) all'ultimo periodo le parole: " di autoriparazione" sono sostituite dalle seguenti: "ed i consorzi"; B.3) alla lettera b) le parole:", del D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 323 e delle relative tabelle CUNA" sono soppresse; B.4) alla lettera c) l'ultimo periodo e' soppresso; B.5) alla lettera d) le parole da: "La spinta sulle piastre" fino a: "20000 N per asse." sono sostituite dalle seguenti: "La forza di translazione delle singole piastre deve essere sufficiente a determinare lo spostamento dell'area di appoggio del pneumatico sulla piastra, trasversalmente, longitudinalmente o in combinazione, per una corsa non inferiore a 40 mm. Le piastre devono garantire una superficie di attrito che escluda lo slittamento relativo ruota-piastra, anche in condizione di bagnato. Il carico ammissibile sulle piastre deve essere non inferiore a 25000 N per asse."; B.6) alla lettera e) le parole: ", spettri e forme d'onda" sono soppresse e dopo (IEC) il segno di interpunzione <punto e virgola> e' sostituito da <virgola> e le parole: "e' ammesso altresi' l'impiego di fonometri conformi alle norme ASA." sono sostituite dalle seguenti: "e successive modificazioni ed integrazioni."; B.7) alla lettera h) le parole: "autoveicolo o un rimorchio" sono sostituite dalla seguente: "veicolo"; B.8) alla lettera l) dopo la parola: "massa" e' aggiunta la seguente: "complessiva,"; dopo le parole: "su un asse" la parola: "e" e' sostituita dalla seguente: "o" ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il sistema in questione, qualora rispondente anche alle caratteristiche previste al punto 6), sub a) puo' intendersi sostitutivo di quello ivi previsto."; C) E' aggiunto il seguente comma: "2. Le apparecchiature indicate alle lettere a), b), c), e), f) e g) devono rispondere altresi' alle caratteristiche tecnico- funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Dette tabelle indicano altresi' le modalita' di utilizzazione delle apparecchiature medesime.". h) All'appendice XII - Art. 257: A) al comma 1: A.1) alla lettera h) le parole: "tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici" sono sostituite dalle seguenti: "e sei caratteri alfanumerici"; A.2) alla lettera i) la parola: "quattro" e' sostituita dalla seguente: "cinque"; A.3) alla lettera m) le parole: "targa prova per motoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "targa prova per ciclomotori e motoveicoli"; A.4) alla lettera r) le parole: "tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici" sono sostituite dalle seguenti: "cinque caratteri alfanumerici"; B) al comma 2 le parole: "ai punti" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere"; C) al comma 3 le parole: "delle eventuali lettere" sono sostituite dalle seguenti: "delle lettere"; e prima dell'ultimo periodo e' inserito il seguente: "Nel caso in cui la targa del veicolo traente contenga la parola Roma essa viene riportata sulla targa ripetitrice mediante la sigla RM.". i) All'appendice XIII - Art. 260: A) al punto 2.2. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; B) al punto 3.1. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; C) al punto 3.2.4 dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte, ogni volta, le seguenti: "e della navigazione-"; D) al punto 3.4.1. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione"; E) al punto 3.5.2. le parole: "non oltre sei mesi dalla" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre i sei mesi successivi alla"; F) al punto 3.5.4. dopo le parole: "Ministero dei trasporti" sono aggiunte le seguenti: "e della navigazione -";