ART. 24
1. Il testo dell'articolo 26 del D.P.R. 16  dicembre  1992,  n.  495,
come  modificato dal D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147, e' sostituito dal
seguente:
"1. La distanza dal confine stradale, fuori dai  centri  abitati,  da
rispettare   nell'aprire  canali,  fossi  o  nell'eseguire  qualsiasi
escavazione lateralmente alle strade, non puo' essere inferiore  alla
profondita'  dei  canali,  fossi  od escavazioni, ed in ogni caso non
puo' essere inferiore a 3 m.
2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4
del codice, le distanze dal confine  stradale,  da  rispettare  nelle
nuove  costruzioni,  nelle  ricostruzioni  conseguenti  a demolizioni
integrali o negli ampliamenti fronteggianti le  strade,  non  possono
essere inferiori a:
a) 60 m per le strade di tipo A;
b) 40 m per le strade di tipo B;
c) 30 m per le strade di tipo C;
d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali"
come definite dall'articolo 3, comma 1, n. 52 del codice;
e) 10 m per le "strade vicinali" di tipo F.
3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4
del  codice,  ma  all'interno  delle zone previste come edificabili o
trasformabili dallo strumento  urbanistico  generale,  nel  caso  che
detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per
tali  zone  siano gia' esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi,
le  distanze  dal  confine  stradale,  da  rispettare   nelle   nuove
costruzioni,  nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali
o negli ampliamenti  fronteggianti  le  strade,  non  possono  essere
inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo B;
c) 10 m per le strade di tipo C.
4.  Le  distanze  dal  confine stradale, fuori dai centri abitati, da
rispettare nella costruzione o ricostruzione di  muri  di  cinta,  di
qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono
essere inferiori a:
a) 5 m per le strade di tipo A, B;
b) 3 m per le strade di tipo C, F.
5.  Per  le  strade  di  tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono
stabilite  distanze  minime  dal  confine  stradale,  ai  fini  della
sicurezza  della  circolazione,  sia  per  le  nuove  costruzioni, le
ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e  gli  ampliamenti
fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri
di  cinta  di  qualsiasi  materia  e  consistenza. Non sono parimenti
stabilite  distanze  minime  dalle  strade  di  quartiere  dei  nuovi
insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.
6.  La  distanza  dal  confine stradale, fuori dai centri abitati, da
rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada,  non  puo'
essere  inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo
di essenza a  completamento  del  ciclo  vegetativo  e  comunque  non
inferiore a 6 m.
7.  La  distanza  dal  confine stradale, fuori dai centri abitati, da
rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive,  anche
a  carattere  stagionale,  tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul
terreno non puo' essere inferiore a 1 m.  Tale  distanza  si  applica
anche  per  le  recinzioni  non  superiori ad 1 m costituite da siepi
morte in legno, reti metalliche, fili spinati e  materiali  similari,
sostenute  da  paletti  infissi direttamente nel terreno o in cordoli
emergenti non oltre 30 cm dal suolo.
8. La distanza dal confine stradale, fuori  dai  centri  abitati,  da
rispettare  per  impiantare  lateralmente  alle  strade, siepi vive o
piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non puo'  essere
inferiore  a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di
altezza superiore ad 1 m sul  terreno  costituite  come  previsto  al
comma  7,  e  per  quelle  di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se
impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.";
9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si  applicano  alle
opere e colture preesistenti.
 
          Note all'art. 24:
             -  Si  riporta  il testo dell'art. 3, comma 1, n. 52 del
          nuovo Codice della strada:
             "1.  Ai  fini  delle  presenti  norme  le  denominazioni
          stradali e di traffico hanno i seguenti significati:
             (Omissis).
             n.  52)  Strada  vicinale  (o  poderale  o di bonifica):
          strada privata fuori dei centri abitati ad uso pubblico".
             - Il testo dell'art. 4 del nuovo Codice della strada  e'
          il seguente:
             "Art. 4 (Deliminazione del centro abitato). - 1. Ai fini
          dell'attuazione   della   disciplina   della   circolazione
          stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  codice,  provvede   con
          deliberazione  della  Giunta  alla delimitazione del centro
          abitato.
             2. La deliberazione di delimitazione del centro  abitato
          come  definito  dall'art. 3 e' pubblicata all'albo pretorio
          per trenta  giorni  consecutivi;  ad  essa  viene  allegata
          idonea  cartografia  nella quale sono evidenziati i confini
          sulle strade di accesso".