ART. 25
1. All'articolo 29, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,  e'
apportata la seguente modificazione:
a)  Le  parole:  "articolo  26,  commi  4 e 5," sono sostituite dalle
seguenti: "articolo 26, commi 7 e 8,".