ART. 26
1. All'articolo  30  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  Al  comma  5  le  parole:  "vanno  rimossi" sono sostituite dalle
seguenti: "devono essere rimossi o oscurati";
b) Al comma 7 le parole: "In caso di interventi non  programmabili  e
comunque"  sono sostituite dalle seguenti: "In caso di interventi non
programmabili o comunque" e le parole: ", l'ente  proprietario  puo'"
sono   sostituite  dalle  seguenti:  "o  calamita'  naturale,  l'ente
proprietario o i soggetti da esso individuati possono";
c) Al comma 8  le  parole:  "la  sede  di  strade  extraurbane"  sono
sostituite   dalle  seguenti:  "la  sede  di  autostrade,  di  strade
extraurbane".