ART. 29
1. All'articolo  35  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  Nella  rubrica  dopo  la  parola:  "integrativi" sono aggiunte le
seguenti: "o sostitutivi";
b) Al comma 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel  caso  di
strisce  longitudinali  continue  realizzate con materie plastiche, a
partire da spessori di strato  di  1,5  mm,  devono  essere  eseguite
interruzioni che garantiscano il deflusso dell'acqua.";
c) Al comma 3 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'obbligo non
sussiste se e' previsto il rifacimento della pavimentazione.";
d)  Al  comma  6  le  parole  da:  "devono  essere" a ".Possono" sono
sostituite dalla seguente: "possono"; dopo  le  parole:  "adesivo  di
sicurezza"   sono   aggiunte   le  seguenti:  "od  altri  sistemi  di
ancoraggio"; la parola: "rettifilo"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"rettilineo".