ART. 29 1. All'articolo 35 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Nella rubrica dopo la parola: "integrativi" sono aggiunte le seguenti: "o sostitutivi"; b) Al comma 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, devono essere eseguite interruzioni che garantiscano il deflusso dell'acqua."; c) Al comma 3 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'obbligo non sussiste se e' previsto il rifacimento della pavimentazione."; d) Al comma 6 le parole da: "devono essere" a ".Possono" sono sostituite dalla seguente: "possono"; dopo le parole: "adesivo di sicurezza" sono aggiunte le seguenti: "od altri sistemi di ancoraggio"; la parola: "rettifilo" e' sostituita dalla seguente: "rettilineo".