ART. 3

  1.  All'articolo  4  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n. 495, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)   Al   comma   1   le   parole   da:   "ovvero   per  esigenze
socio-economiche"   a:   "articolo  2,  comma  6,  del  codice"  sono
soppresse;
    b) Al comma 2 le parole: "dei compartimenti ANAS competenti" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "di  uno degli enti interessati, previo
parere  degli  altri  enti  competenti"  ed  e'  aggiunto  in fine il
seguente   periodo:   "Le   variazioni   di   classifica  conseguenti
all'emanazione  dei decreti precedenti, da pubblicarsi sulla Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   o  sul  Bollettino  regionale,  sono
comunicate  all'archivio  nazionale  delle strade di cui all'articolo
226 del codice.";
    c) Il comma 4 e' sostituito dai seguenti commi:
"4.  I  tratti  di  strade  statali,  regionali  o  provinciali,  che
attraversano  i  centri abitati con popolazione superiore a diecimila
abitanti,  individuati  a  seguito  della  delimitazione  del  centro
abitato  prevista dall'articolo 4 del codice, sono classificati quali
strade  comunali  con la stessa deliberazione della giunta municipale
con la quale si procede alla delimitazione medesima.
5.    Successivamente    all'emanazione    dei    provvedimenti    di
classificazione  e  di  declassificazione  delle strade previsti agli
articoli 2 e 3, all'emanazione dei decreti di passaggio di proprieta'
ed  alle  deliberazioni  di cui ai commi precedenti, si provvede alla
consegna   delle  strade  o  dei  tronchi  di  strade  fra  gli  enti
proprietari.
6. La consegna all'ente nuovo proprietario della strada e' oggetto di
apposito  verbale  da  redigersi  in  tempo utile per il rispetto dei
termini previsti dal comma 7 dell'articolo 2 ed entro sessanta giorni
dalla delibera della giunta municipale per i tratti di strade interni
ai centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti.";
    d) Il preesistente comma 5 diventa comma 7;
    e) Il preesistente comma 6 e' soppresso.
 
          Note all'art. 3:
             -  Il  testo  dell'art.  2 commi 6 e 7, del nuovo Codice
          della strada, si veda in nota all'art. 1.
             - Il testo dell'art. 226 del nuovo Codice della  strada,
          si veda in nota all'art. 1.