ART. 3 1. All'articolo 4 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole da: "ovvero per esigenze socio-economiche" a: "articolo 2, comma 6, del codice" sono soppresse; b) Al comma 2 le parole: "dei compartimenti ANAS competenti" sono sostituite dalle seguenti: "di uno degli enti interessati, previo parere degli altri enti competenti" ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Le variazioni di classifica conseguenti all'emanazione dei decreti precedenti, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino regionale, sono comunicate all'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del codice."; c) Il comma 4 e' sostituito dai seguenti commi: "4. I tratti di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuati a seguito della delimitazione del centro abitato prevista dall'articolo 4 del codice, sono classificati quali strade comunali con la stessa deliberazione della giunta municipale con la quale si procede alla delimitazione medesima. 5. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade previsti agli articoli 2 e 3, all'emanazione dei decreti di passaggio di proprieta' ed alle deliberazioni di cui ai commi precedenti, si provvede alla consegna delle strade o dei tronchi di strade fra gli enti proprietari. 6. La consegna all'ente nuovo proprietario della strada e' oggetto di apposito verbale da redigersi in tempo utile per il rispetto dei termini previsti dal comma 7 dell'articolo 2 ed entro sessanta giorni dalla delibera della giunta municipale per i tratti di strade interni ai centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti."; d) Il preesistente comma 5 diventa comma 7; e) Il preesistente comma 6 e' soppresso.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 2 commi 6 e 7, del nuovo Codice della strada, si veda in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 226 del nuovo Codice della strada, si veda in nota all'art. 1.