ART. 32
1. All'articolo  39  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2:
A) dopo le parole: "di un cantiere mobile" sono aggiunte le seguenti:
"su strade con almeno due corsie per senso di marcia";
B) alla lettera b) le parole da: "Il segnale di LAVORI" a: "aperta al
traffico"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "In  tutte le fasi non
operative precedenti o successive al loro  impiego,  i  lampeggiatori
del  SEGNALE  MOBILE  DI  PROTEZIONE  devono essere disattivati ed il
segnale stesso deve essere posto in posizione ripiegata";
b) Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il segnale di LAVORI deve essere posto sulle strade  intersecanti
se  il cantiere mobile puo' presentarsi all'improvviso ai veicoli che
svoltano. I segnali installati sui veicoli devono  essere  realizzati
con  pellicole  retroriflettenti di classe 2, di cui all'articolo 79,
comma 10. In galleria non sono consentiti cantieri  mobili,  se  essa
rimane  aperta  al  traffico, salvo deroghe per situazioni specifiche
autorizzate  dall'Ispettorato  generale  per  la  circolazione  e  la
sicurezza stradale.";
c) E' aggiunto in fine il seguente comma:
"4.  Sulle  strade  di  tipo  E  ed  F,  nei  casi di cantiere mobile
costituito dalla attivita' di un veicolo  operativo,  segnalato  come
previsto  all'articolo  38,  comma  1, il segnale LAVORI, in deroga a
quanto previsto all'articolo 31, comma 2, puo' essere sostituito  con
un  moviere,  munito di bandiera, ai sensi dell'articolo 42, comma 3,
lettera b).".