ART. 35 
1. All'articolo  45  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) Al comma 2 le parole: "a livelli sfalsati" sono soppresse; 
b) Al comma 3: 
A) dopo le parole: "non inferiore" sono aggiunte le seguenti:  ",  di
norma."; 
B) dopo la parola: "consecutivi" il segno di interpunzione <punto> e'
soppresso e sono aggiunte le seguenti  parole:  "per  ogni  senso  di
marcia.  L'ente  proprietario  della  strada  puo'  derogare  a  tale
distanza, fino ad un minimo di 100  m,  qualora,  in  relazione  alla
situazione   morfologica,   risulti   particolarmente   gravosa    la
realizzazione di strade  parallele.  La  stessa  deroga  puo'  essere
applicata per tratti di strade che, in considerazione della  densita'
di insediamenti  di  attivita'  o  di  abitazioni,  sono  soggetti  a
limitazioni  di  velocita'  e  per  i  tratti  di   strade   compresi
all'interno di zone previste come edificabili o  trasformabili  dagli
strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti."; 
c) Al comma 4 le parole: "e secondarie" sono soppresse; 
d) Al comma 5 in fine il segno di interpunzione <punto> e' sostituito
da <virgola> e sono aggiunte le seguenti  parole:  "e  realizzati  in
modo da consentire una agevole e sicura manovra di  immissione  o  di
uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta 
del veicolo sulla carreggiata."; 
e) Il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
"9.  Gli  accessi  sono  realizzati  e  mantenuti  sia  per  la  zona
insistente sulla strada sia per la parte ricadente  sulla  proprieta'
privata, a cura e spese dei  titolari  dell'autorizzazione,  i  quali
sono tenuti a rispettare  le  prescrizioni  e  le  modalita'  fissate
dall'ente  proprietario  della  strada  e   ad   operare   sotto   la
sorveglianza dello stesso."; 
f) E' aggiunto il seguente comma: 
"10. E'  consentita  l'apertura  di  accessi  provvisori  per  motivi
temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali  casi  deve
essere disposta idonea segnalazione di  pericolo  ed,  eventualmente,
quella di divieto.".