ART. 37
1. Il testo dell'articolo 47 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,  e'
sostituito dal seguente:
"1.  Si  definisce  "insegna  di  esercizio"  la scritta in caratteri
alfanumerici,  completata  eventualmente  da  simboli  e  da  marchi,
realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata
nella  sede  dell'attivita'  a  cui  si  riferisce o nelle pertinenze
accessorie alla stessa. Puo' essere luminosa sia per luce propria che
per luce indiretta.
2. Si definisce "preinsegna" la scritta  in  caratteri  alfanumerici,
completata  da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e
da marchi,  realizzata  su  manufatto  bifacciale  e  bidimensionale,
utilizzabile  su  una  sola o su entrambe le facce, supportato da una
idonea  struttura  di  sostegno,  finalizzata  alla  pubblicizzazione
direzionale  della sede dove si esercita una determinata attivita' ed
installata in modo da facilitare il reperimento della sede  stessa  e
comunque  nel  raggio di 5 km. Non puo' essere luminosa, ne' per luce
propria, ne' per luce indiretta.
3. Si definisce "sorgente luminosa"  qualsiasi  corpo  illuminante  o
insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme
o  lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti
di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
4. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato  da
una  idonea  struttura  di sostegno, con una sola o entrambe le facce
finalizzate   alla   diffusione   di    messaggi    pubblicitari    o
propagandistici  sia  direttamente,  sia  tramite  sovrapposizione di
altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Puo'  essere  luminoso
sia per luce propria che per luce indiretta.
5.  Si  definisce  "striscione,  locandina  e  stendardo"  l'elemento
bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo  di
rigidezza,  mancante  di  una  superficie  di appoggio o comunque non
aderente alla stessa. Puo' essere luminoso  per  luce  indiretta.  La
locandina,  se  posizionata sul terreno, puo' essere realizzata anche
in materiale rigido.
6. Si definisce  "segno  orizzontale  reclamistico"  la  riproduzione
sulla  superficie  stradale,  con  pellicole  adesive,  di scritte in
caratteri alfanumerici, di simboli  e  di  marchi,  finalizzata  alla
diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
7.  Si  definisce  "impianto  pubblicitario  di  servizio"  qualunque
manufatto  avente  quale  scopo  primario  un  servizio  di  pubblica
utilita'  nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus,
pensiline, transenne  parapedonali,  cestini,  panchine,  orologi,  o
simili)  recante  uno  spazio  pubblicitario  che  puo'  anche essere
luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
8. Si definisce "impianto  di  pubblicita'  o  propaganda"  qualunque
manufatto  finalizzato  alla  pubblicita'  o  alla  propaganda sia di
prodotti che di attivita' e  non  individuabile  secondo  definizioni
precedenti,  ne'  come insegna di esercizio, ne' come preinsegna, ne'
come cartello, ne' come striscione, locandina o stendardo,  ne'  come
segno  orizzontale  reclamistico,  ne' come impianto pubblicitario di
servizio. Puo' essere luminoso sia per  luce  propria  che  per  luce
indiretta.
9.   Nei  successivi  articoli  le  preinsegne,  gli  striscioni,  le
locandine, gli  stendardi,  i  segni  orizzontali  reclamistici,  gli
impianti  pubblicitari  di  servizio  e gli impianti di pubblicita' o
propaganda sono indicati per brevita', con il  termine  "altri  mezzi
pubblicitari".
10.  Le  definizioni  riportate  nei commi precedenti sono valide per
l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicita', nei
suoi riflessi sulla sicurezza stradale.".