ART. 38 
1. L'articolo 48 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,  e'  sostituito
dal seguente: 
                    "Art. 48 (Art. 23 Cod. Str.) 
                            (Dimensioni) 
"1.  I  cartelli,  le  insegne  di  esercizio  e  gli   altri   mezzi
pubblicitari  previsti  dall'articolo  23  del  codice   e   definiti
nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati  non  devono
superare la superficie di 6  m2  ,  ad  eccezione  delle  insegne  di
esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei  veicoli  o  in
aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie  di  20
m2; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio  ove  ha
sede l'attivita' sia superiore a 100 m2 , e'  possibile  incrementare
la superficie dell'insegna di esercizio nella misura  del  10%  della
superficie di facciata eccedente 100 m2 , fino al limite di 50 m2 . 
2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari
installati entro i centri  abitati  sono  soggetti  alle  limitazioni
dimensionali previste dai regolamenti comunali. 
3. Le preinsegne hanno  forma  rettangolare  e  dimensioni  contenute
entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30
m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di  un
numero  massimo  di  sei  preinsegne  per  ogni  senso  di  marcia  a
condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano
oggetto di un'unica autorizzazione.". 
 
          Nota all'art. 38: 
             - Il testo dell'art. 23 del nuovo Codice della strada e'
          il seguente: 
             "Art. 23. (Pubblicita' sulle strade e sui veicoli). - 1.
          Lungo le strade o in vista di  esse  e'  vietato  collocare
          insegne, cartelli, manifesti,  impianti  di  pubblicita'  o
          propaganda,  segni   orizzontali   reclamistici,   sorgenti
          luminose, visibili dai veicoli  transitanti  sulle  strade,
          che per dimensioni, forma,  colori,  disegno  e  ubicazione
          possano ingenerare confusione con la segnaletica  stradale,
          ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurne
          la visibilita'  o  l'efficacia,  ovvero  arrecare  disturbo
          visivo agli utenti della strada  o  distrarne  l'attenzione
          con   conseguente   pericolo   per   la   sicurezza   della
          circolazione; in  ogni  caso,  detti  impianti  non  devono
          costituire   ostacolo   o,   comunque,   impedimento   alla
          circolazione delle persone invalide. Sono altresi'  vietati
          i cartelli e  gli  altri  mezzi  pubblicitari  rifrangenti,
          nonche' le sorgenti e le pubblicita' luminose  che  possono
          produrre  abbagliamento.  Sulle  isole  di  traffico  delle
          intersezioni canalizzate e' vietata la  posa  di  qualunque
          installazione diversa dalla prescritta segnaletica. 
             2.  E'  vietata  l'apposizione  di  scritte  o   insegne
          pubblicitarie luminose sui veicoli. E' consentita quella di
          scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti  nei  limiti  e
          alle  condizioni  stabiliti  dal  regolamento  purche'  sia
          escluso ogni rischio  di  abbagliamento  o  di  distrazione
          dell'attenzione nella guida per i  conducenti  degli  altri
          veicoli. 
             3. Lungo le  strade  nell'ambito  e  in  prossimita'  di
          luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e
          paesaggistiche o  di  edifici  o  di  luoghi  di  interesse
          storico o artistico, e' vietato collocare cartelli e  altri
          mezzi pubblicitari. 
             4.  La  collocazione  di  cartelli  e  di  altri   mezzi
          pubblicitari lungo le strade o in vista di esse e' soggetta
          in  ogni  caso  ad  autorizzazione   da   parte   dell'ente
          proprietario  della  strada  nel  rispetto  delle  presenti
          norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza e' dei
          comuni, salvo il preventivo nulla  osta  tecnico  dell'ente
          proprietario  se  la  strada  e'   statale,   regionale   o
          provinciale. 
             5. Quando i cartelli  e  gli  altri  mezzi  pubblicitari
          collocati su una strada sono visibili  da  un'altra  strada
          appartenente   ad   ente   diverso,   l'autorizzazione   e'
          subordinata al preventivo nulla  osta  di  quest'ultimo.  I
          cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi
          ferroviarie,  quando  siano  visibili  dalla  strada,  sono
          soggetti alle disposizioni del presente articolo e la  loro
          collocazione viene  autorizzata  dall'Ente  Ferrovie  dello
          Stato  previo  nulla  osta  dell'ente  proprietario   della
          strada. 
             6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni,
          le caratteristiche,  l'ubicazione  dei  mezzi  pubblicitari
          lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di
          servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno  dei
          centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F),
          per ragioni di interesse generale o di  ordine  tecnico,  i
          comuni hanno la facolta' di concedere  deroghe  alle  norme
          relative alle distanze minime  per  il  posizionamento  dei
          cartelli e degli  altri  mezzi  pubblicitari  nel  rispetto
          delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale. 
             7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' lungo e  in
          vista degli itinerari internazionali,  delle  autostrade  e
          delle strade extraurbane principali e relativi accessi.  Su
          dette strade e' consentita la  pubblicita'  nelle  aree  di
          servizio o di  parcheggio  solo  se  autorizzata  dall'ente
          proprietario e sempre che non sia  visibile  dalle  stesse.
          Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o  indicazioni
          agli  utenti  purche'  autorizzati  dall'ente  proprietario
          delle strade. 
             8. E' parimenti  vietata  la  pubblicita',  relativa  ai
          veicoli sotto qualsiasi  forma,  che  abbia  un  contenuto,
          significato  o  fine  in  contrasto   con   le   norme   di
          comportamento previste dal presente codice. La  pubblicita'
          fonica sulle strade e' consentita agli utenti autorizzati e
          nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri  abitati,
          per  ragioni  di  pubblico  interesse,  i  comuni   possono
          limitarla  a  determinate  ore  od  a  particolari  periodi
          dell'anno. 
             9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme  di
          pubblicita' attuate all'atto  dell'entrata  in  vigore  del
          presente codice, provvede il regolamento di esecuzione. 
             10. Il Ministro dei lavori pubblici puo' impartire  agli
          enti proprietari delle strade direttive per  l'applicazione
          delle  disposizioni  del  presente  articolo  e  di  quelle
          attuative del regolamento, nonche'  disporre,  a  mezzo  di
          propri   organi,   il   controllo   dell'osservanza   delle
          disposizioni stesse. 
             11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo
          e  quelle  del  regolamento  e'  soggetto   alla   sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
          cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila. 
             12.  Chiunque  non  osserva  le  prescrizioni   indicate
          nell'autorizzazione    e'    soggetto     alla     sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
          duecentosedicimila e lire ottocentosessantaquattromila. 
             13.  Dalle  violazioni  suddette  consegue  la  sanzione
          amministrativa accessoria dell'obbligo a carico dell'autore
          e a proprie spese di rimuovere tutte  le  opere,  cartelli,
          manifesti ed ogni impianto e forma di pubblicita',  secondo
          le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.  Quando  la
          rimozione  importa  la  necessita'  di  entrare  nel  fondo
          altrui, la rimozione non puo' avvenire se non dopo quindici
          giorni  dalla  diffida  notificata  dall'ente  proprietario
          della strada al terzo".