ART. 4

  1.  All'articolo  5  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n. 495, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  Il  riferimento  tra  parentesi  e'  sostituito dal seguente:
"(Artt.  3  e  4  Cod.  Str.)"  e nella rubrica la parola "rinvio" e'
sostituita dalle seguenti: "delimitazione del centro abitato";
    b) Sono aggiunti i seguenti commi:
"3.  La  delimitazione del centro abitato, come definito all'articolo
3,  comma  1,  punto  8,  del  codice,  e' finalizzata ad individuare
l'ambito  territoriale in cui, per le interrelazioni esistenti tra le
strade  e  l'ambiente circostante, e' necessaria da parte dell'utente
della  strada,  una  particolare  cautela nella guida, e sono imposte
particolari  norme  di  comportamento.  La  delimitazione  del centro
abitato  individua  pertanto  i  limiti  territoriali di applicazione
delle   diverse   discipline  previste  dal  codice  e  dal  presente
regolamento   all'interno  ed  all'esterno  del  centro  abitato.  La
delimitazione  del centro abitato individua altresi', lungo le strade
statali, regionali e provinciali, che attraversano i centri medesimi,
i tratti di strada che:
a)  per  i  centri con popolazione non superiore a diecimila abitanti
costituiscono <i tratti interni>;
b)  per  i  centri  con  popolazione  superiore  a diecimila abitanti
costituiscono  <strade  comunali>,  ed  individua, pertanto, i limiti
territoriali  di  competenza e di responsabilita' tra il comune e gli
altri enti proprietari di strade.
4.  Nel  caso  in  cui  l'intervallo  tra  due  contigui insediamenti
abitativi,  aventi  ciascuno  le  caratteristiche  di centro abitato,
risulti,  anche  in  relazione  all'andamento  planoaltimetrico della
strada,  insufficiente per un duplice cambiamento di comportamento da
parte  dell'utente della strada, si provvede alla delimitazione di un
unico centro abitato, individuando ciascun insediamento abitativo con
il  segnale di localita'. Nel caso in cui i due insediamenti ricadano
nell'ambito  di  comuni diversi si provvede a delimitazioni separate,
anche se contigue, apponendo sulla stessa sezione stradale il segnale
di  fine  del  primo centro abitato e di inizio del successivo centro
abitato.
5.  I  segnali  di  inizio  e  fine  centro  abitato  sono  collocati
esattamente  sul  punto  di delimitazione del centro abitato indicato
sulla cartografia allegata alla deliberazione della giunta municipale
ed  individuato,  in  corrispondenza di ciascuna strada di accesso al
centro  stesso, in modo tale da permettere il rispetto degli spazi di
avvistamento  previsti dall'articolo 79, comma 1. I segnali di inizio
e  fine  centro abitato, relativi allo stesso punto di delimitazione,
se    posizionati    separatamente   ai   lati   della   carreggiata,
rispettivamente  nella  direzione  di  accesso e di uscita del centro
medesimo,  sono,  di  norma, collocati sulla stessa sezione stradale.
Ove  si  renda necessario per garantire gli spazi di avvistamento, e'
ammesso  lo  slittamento,  verso  l'esterno  del  centro abitato, del
segnale  di fine centro abitato, riportando tale diversa collocazione
sulla  cartografia.  In tal caso, la diversa collocazione del segnale
di  fine  centro  abitato  rispetto  al  punto di delimitazione dello
stesso  ha valenza per le norme di comportamento da parte dell'utente
della  strada,  ma non per le competenze degli enti proprietari della
strada.
6.  La  delimitazione del centro abitato e' aggiornata periodicamente
in  relazione  alle variazioni delle condizioni in base alle quali si
e'   provveduto  alle  delimitazioni  stesse.  A  tale  aggiornamento
consegue   l'aggiornamento  dei  <tratti  interni>  e  delle  <strade
comunali> di cui al comma 1.
7.  Nei  casi  in  cui  la delimitazione del centro abitato interessi
strade  non  comunali,  la  deliberazione  della  giunta  municipale,
prevista  dall'articolo  4,  comma  1,  del  codice,  con la relativa
cartografia  allegata,  e' inviata all'ente proprietario della strada
interessata,  prima  della pubblicazione all'albo pretorio, indicando
la  data di inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione
l'ente  stesso  puo'  inviare  al  comune  osservazioni o proposte in
merito.  Su  esse si esprime definitivamente la giunta municipale con
deliberazione  che  e'  pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni
consecutivi  e  comunicata  all'ente  interessato entro questo stesso
termine.  Contro  tale  provvedimento  e'  ammesso  ricorso  ai sensi
dell'articolo 37, comma 3, del codice.".
 
          Note all'art. 4:
             -  Si  trascrive  il testo dell'art. 3, comma 1, punto 8
          del nuovo Codice della strada:
             "1 (Definizioni stradale e di traffico). - Ai fini delle
          presenti norme le  denominazioni  stradali  e  di  traffico
          hanno i seguenti significati:
             (Omissis).
             8)  Centro abitato: Insieme di edifici, delimitato lungo
          le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e  fine.
          Per   insieme  di  edifici  si  intende  un  raggruppamento
          continuo,  ancorche'  intervallato   da   strade,   piazze,
          giardini  o  simili,  costituito da non meno di venticinque
          fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi  veicolari
          o pedonali sulla strada".
             -  Si  trascrive il testo dell'art. 4, comma 1 del Nuovo
          Codice della strada:
             "Art. 4 (Delimitazione del centro abitato). - 1. Ai fini
          dell'attuazione   della   disciplina   della   circolazione
          stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data di
          entrata   in  vigore  del  presente  codice,  provvede  con
          deliberazione della giunta alla  delimitazione  del  centro
          abitato".
             -  Si trascrive il testo dell'art. 37, comma 3 del nuovo
          Codice della strada:
             "3. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono
          o autorizzano la collocazione della segnaletica e'  ammesso
          ricorso,   entro   sessanta  giorni  e  con  le  formalita'
          stabilite  nel  regolamento,  al   Ministero   dei   lavori
          pubblici, che decide in merito".