ART. 40
1. All'articolo  50  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1.  Le  sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli
altri mezzi pubblicitari  luminosi,  per  luce  propria  o  per  luce
indiretta,  posti  fuori  dai  centri abitati, lungo o in prossimita'
delle strade dove ne e' consentita l'installazione, non possono avere
luce ne' intermittente, ne' di intensita' luminosa  superiore  a  150
candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.
2.  Le  sorgenti  luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli
altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma  regolare  che  in
ogni  caso  non deve generare confusione con la segnaletica stradale.
Particolare cautela e' adottata nell'uso dei colori, specialmente del
rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine  di  non  generare
confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza
e  in  prossimita'  delle  intersezioni.  Nel  caso  di  intersezioni
semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m,  fuori
dai  centri  abitati, e' vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle
sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio  e  negli
altri  mezzi  pubblicitari  posti  a  meno  di  15  m dal bordo della
carreggiata, salvo motivata  deroga  da  parte  dell'ente  concedente
l'autorizzazione.";
b) Al comma 3 dopo le parole: "per indicare" e' aggiunta la seguente:
"farmacie,".