ART. 42 
1. All'articolo  52  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) Al comma 1: 
A) dopo la parola: "cartelli" la  parola:  "e"  e'  sostituita  dalle
seguenti: ", insegne di esercizio e altri"; 
B) le parole: "il 5%" sono sostituite  dalle  seguenti:  "l'8%  e  le
parole: "l'1%" sono sostituite dalle seguenti: "il 3%"; 
C) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: 
"In  attesa  della  classificazione  delle  strade  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 2, comma 8. Dal computo  della  superficie
dei  cartelli,  delle  insegne  di  esercizio  e  degli  altri  mezzi
pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso
la stazione o l'area di parcheggio."; 
b) Al comma 2 le parole: "lungo le  strade  di  tipo  D  ed  E"  sono
sostituite dalle seguenti: ", entro i centri abitati,"; 
c) Il preesistente comma 3 diventa comma 4 e il preesistente comma  4
diventa comma 3.