ART. 45
1. All'articolo  55  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  Al  comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Per i mezzi
pubblicitari per  i  quali  risulti  difficoltosa  l'applicazione  di
targhette, e' ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte
a carattere indelebile.";
b) Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.  La  targhetta  o  la  scritta  di  cui  al comma 1 devono essere
sostituite  ad  ogni  rinnovo  dell'autorizzazione  ed  ogniqualvolta
intervenga una variazione di uno dei dati su di esse riportati.".