ART. 47 
1. Il testo dell'articolo 57 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,  e'
sostituito dal seguente: 
"1.  L'apposizione  sui  veicoli  di  pubblicita'  non  luminosa   e'
consentita, salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, unicamente  se  non
effettuata per conto terzi a  titolo  oneroso  e  se  realizzata  con
sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie  del  veicolo
sulla  quale  sono  applicate,  fermi  restando  i  limiti   di   cui
all'articolo 61 del codice.  Sulle  autovetture  ad  uso  privato  e'
consentita unicamente  l'apposizione  del  marchio  e  della  ragione
sociale della ditta cui appartiene il veicolo. 
2. La pubblicita' non luminosa per  conto  terzi  e'  consentita  sui
veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni: 
a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili; 
b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo; 
c) che sulle altre parti del veicolo  sia  posizionata,  rispetto  ai
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe,
in modo tale da non ridurre la visibilita' e la percettibilita' degli
stessi; 
d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari; 
e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi,  gli  stessi  non
sporgano di oltre 3 cm rispetto  alla  superficie  sulla  quale  sono
applicati. 
3. La pubblicita' non luminosa per  conto  terzi  e'  consentita  sui
veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni: 
a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano  bifacciale,
saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in
posizione parallela al senso di marcia; 
b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm; 
c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili. 
4. L'apposizione di scritte e messaggi  pubblicitari  rifrangenti  e'
ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni: 
a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche  di  rifrangenza
non superiori a quelle di classe 1; 
b) che la superficie della parte rifrangente non occupi piu'  di  due
terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a 3  m2
; 
c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non  superiore  ad
1/6 della superficie; 
d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza  non
inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva; 
e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili. 
5. In tutti i casi, le scritte,  i  simboli  e  la  combinazione  dei
colori non devono generare confusione con i segnali  stradali  e,  in
particolare, non devono avere forme di  disco  o  di  triangolo,  ne'
disegni confondibili  con  i  simboli  segnaletici  regolamentari  di
pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione. 
6. All'interno  dei  veicoli  e'  proibita  ogni  scritta  o  insegna
luminosa   pubblicitaria   che   sia   visibile,    direttamente    o
indirettamente, dal  conducente  o  che  comunque  possa  determinare
abbagliamento  o  motivo  di  confusione   con   i   dispositivi   di
segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi. 
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti  non  si  applicano  ai
veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate  ai  sensi
dell'articolo 9 del codice.". 
 
          Note all'art. 47: 
             - Per il testo  dell'art.  61  del  nuovo  Codice  della
          strada si veda in nota all'art. 7. 
             - Si riporta il testo dell'art. 9 del nuovo Codice della
          strada: 
             "9. (Competizioni sportive su strada). - 1. Sulle strade
          ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con
          veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. 
          L'autorizzazione e' rilasciata dal sindaco  del  comune  in
          cui devono avere luogo le gare atletiche  e  ciclistiche  e
          quelle con animali o con veicoli a trazione  animale.  Essa
          e' rilasciata dal  prefetto  per  le  gare  con  veicoli  a
          motore,   sentite   le   federazioni   nazionali   sportive
          competenti, nonche' per le gare  atletiche,  ciclistiche  e
          per le gare con animali o con veicoli  a  trazione  animale
          che interessano  piu'  comuni.  Nelle  autorizzazioni  sono
          precisate  le  prescrizioni  alle  quali   le   gare   sono
          subordinate. 
             2. Le autorizzazioni di cui al  comma  1  devono  essere
          richieste dai promotori almeno quindici giorni prima  della
          manifestazione per  quelle  di  competenza  del  sindaco  e
          almeno trenta giorni prima per  quelle  di  competenza  del
          prefetto  e  possono  essere  concesse  previo  nulla  osta
          dell'ente proprietario della strada. 
             3. Per le autorizzazioni di competenza  del  prefetto  i
          promotori delle competizioni motoristiche devono richiedere
          il nulla osta per la loro effettuazione  al  Ministero  dei
          lavori  pubblici,  allegando  il  preventivo   parere   del
          C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle
          competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga
          riconosciuto il carattere sportivo delle stesse  e  non  si
          creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico,
          nonche' al traffico ordinario, i promotori devono  avanzare
          le loro richieste  entro  il  trentuno  dicembre  dell'anno
          precedente. 
             4.   L'autorizzazione    per    l'effettuazione    delle
          competizioni previste dal programma di cui al comma 3  deve
          essere richiesta  alla  prefettura,  almeno  trenta  giorni
          prima  della  data  fissata  per  la  competizione,  ed  e'
          subordinata al rispetto delle norme tecnico- sportive e  di
          sicurezza vigenti e all'esito favorevole del  collaudo  del
          percorso di gara e delle attrezzature relative,  effettuato
          da  un  tecnico  dell'ente   proprietario   della   strada,
          assistito dai rappresentanti  dei  Ministeri  dell'interno,
          dei  lavori  pubblici,   dei   trasporti,   unitamente   ai
          rappresentanti  degli  organi  sportivi  competenti  e  dei
          promotori.  Tale  collaudo  puo'  essere   omesso   quando,
          anziche' di  gare  di  velocita',  si  tratti  di  gare  di
          regolarita' per le quali  non  sia  ammessa  una  velocita'
          media eccedente 50 km/h sulle  tratte  da  svolgersi  sulle
          strade aperte  al  traffico  e  80  km/h  sulle  tratte  da
          svolgersi sulle strade  chiuse  al  traffico;  il  collaudo
          stesso e' sempre necessario per  le  tratte  in  cui  siano
          consentite velocita' superiori ai detti limiti. 
             5. Nei casi in cui, per motivate  necessita',  si  debba
          inserire una competizione non  prevista  nel  programma,  i
          promotori, prima di chiedere  l'autorizzazione  di  cui  al
          comma 4, devono richiedere al Ministero dei lavori pubblici
          in nulla osta di cui al  comma  3  almeno  sessanta  giorni
          prima  della  competizione.  Il  prefetto  puo'   concedere
          l'autorizzazione  a  spostare  la  data  di   effettuazione
          indicata  nel  programma   quando   gli   organi   sportivi
          competenti lo richiedano per motivate  necessita',  dandone
          comunicazione al Ministero dei lavori pubblici. 
             6.  L'autorizzazione  della   prefettura   e'   altresi'
          subordinata alla stipula, da parte  dei  promotori,  di  un
          contratto di assicurazione per la responsabilita' civile di
          cui all'art. 3 della legge 24  dicembre  1969,  n.  990,  e
          successive modificazioni  e  integrazioni.  L'assicurazione
          deve     coprire      altresi'      la      responsabilita'
          dell'organizzazione e degli altri  obbligati  per  i  danni
          comunque causati alle strade e alle relative  attrezzature.
          I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente. 
             7. Al termine di ogni competizione il prefetto  comunica
          tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici,  ai  fini
          della predisposizione del programma per l'anno  successivo,
          le risultanze della competizione  precisando  le  eventuali
          inadempienze rispetto  alla  autorizzazione  e  l'eventuale
          verificarsi di inconvenienti o incidenti. 
             8. Chiunque organizza una competizione sportiva indicata
          nel presente articolo senza esserne  autorizzato  nei  modi
          previsti  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento  di  una  somma  da  lire  duecentomila  a   lire
          ottocentomila,  se  si  tratta  di  competizione   sportiva
          atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma  da
          lire unmilione a  lire  quattromilioni,  se  si  tratta  di
          competizione sportiva con veicoli a motore.  In  ogni  caso
          l'autorita' amministrativa dispone l'immediato  divieto  di
          effettuare la competizione, secondo le norme di cui al Capo
          I, Sezione II, del Titolo VI. 
             9. Chiunque  non  ottemperi  agli  obblighi,  divieti  o
          limitazioni  a   cui   il   presente   articolo   subordina
          l'effettuazione di una competizione sportiva, e  risultanti
          dalla relativa autorizzazione, e'  soggetto  alla  sanzione
          amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila
          a lire  quattrocentomila,  se  si  tratta  di  competizione
          sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di  una
          somma da lire duecentomila  a  lire  ottocentomila,  se  si
          tratta di competizione sportiva con veicoli a motore".