ART. 48 
1. All'articolo 58, comma 1, del D.P.R. 16  dicembre  1992,  n.  495,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) Le parole: "rimossi  entro  dodici  mesi"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "adeguati entro tre anni"; 
b) In fine il segno di interpunzione  <punto>  e'  soppresso  e  sono
aggiunte le seguenti parole: ",  qualora  il  cartello  debba  essere
rimosso per impossibilita' di adeguamento.  Qualora  l'autorizzazione
scada  prima  del  termine  suddetto,  il  rinnovo  della  stessa  e'
subordinato  all'adeguamento  entro  il  termine  di  decorrenza  del
rinnovo stesso.".