ART. 48 1. All'articolo 58, comma 1, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Le parole: "rimossi entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "adeguati entro tre anni"; b) In fine il segno di interpunzione <punto> e' soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: ", qualora il cartello debba essere rimosso per impossibilita' di adeguamento. Qualora l'autorizzazione scada prima del termine suddetto, il rinnovo della stessa e' subordinato all'adeguamento entro il termine di decorrenza del rinnovo stesso.".