ART. 49
1. Il testo dell'articolo 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,  e'
sostituito dal seguente:
"1.  La  pubblicita'  fonica  fuori  dai centri abitati e' consentita
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
2. La pubblicita' fonica entro i centri abitati e'  consentita  nelle
zone  e  negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza
degli stessi, negli orari fissati al comma 1.
3. La pubblicita' fonica, fatte  salve  le  diverse  disposizioni  in
materia,   e'   autorizzata,  fuori  dai  centri  abitati,  dall'ente
proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco  del
comune.
4.  Per  la  pubblicita'  elettorale  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n.  130.  La  pubblicita'
elettorale  e' autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la
stessa si svolga sul territorio di piu' comuni,  l'autorizzazione  e'
rilasciata  dal  prefetto  della   provincia in cui ricadono i comuni
stessi.
5. In tutti i casi, la pubblicita' fonica non deve superare i  limiti
massimi  di  esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.".
 
          Note all'art. 49:
             - Il testo dell'art. 7 della legge 24  aprile  1975,  n.
          130  (modifiche alla disciplina della propaganda elettorale
          ed alle norme per  la  presentazione  delle  candidature  e
          delle  liste  dei  candidati  nonche' di contrassegni nelle
          elezioni politiche, regionali, provinciali e  comunali)  e'
          il seguente:
             "Art.  7.  -  Le  riunioni  elettorali alle quali non si
          applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo  unico  18
          giugno  1931,  n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a
          termine dell'ultimo comma dello  stesso  articolo,  possono
          aver  luogo  non prima del trentesimo giorno antecedente la
          data fissata per le elezioni.
             Durante detto periodo l'uso  di  altoparlanti  su  mezzi
          mobili e' consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e
          del  luogo  in  cui  si  terranno i comizi e le riunioni di
          propaganda elettorale e solamente  dalle  ore  9  alle  ore
          21,30   del   giorno   della  manifestazione  e  di  quello
          precedente,  salvo  diverse  motivate  determinazioni  piu'
          restrittive adottate da parte degli enti locali interessati
          relativamente agli orari anzidetti.
             La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente
          e' punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da L.
          100.000 a L. 1.000.000".
             -  Il  D.P.C.M. 1 marzo 1991 recante: "Limiti massimi di
          esposizione  al   rumore   negli   ambienti   abitativi   e
          nell'ambiente  esterno"  e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.