ART. 49 1. Il testo dell'articolo 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente: "1. La pubblicita' fonica fuori dai centri abitati e' consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30. 2. La pubblicita' fonica entro i centri abitati e' consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1. 3. La pubblicita' fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, e' autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune. 4. Per la pubblicita' elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130. La pubblicita' elettorale e' autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di piu' comuni, l'autorizzazione e' rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi. 5. In tutti i casi, la pubblicita' fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.".
Note all'art. 49: - Il testo dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonche' di contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali) e' il seguente: "Art. 7. - Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili e' consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni piu' restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti. La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente e' punita con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000". - Il D.P.C.M. 1 marzo 1991 recante: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991.