ART. 53
1. All'articolo  65  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1:
A) le parole: ",quando sono realizzati a raso," sono soppresse;
B)  alla  lettera a) prima della parola: "trasversali" e' inserita la
seguente: "attraversamenti";
C) alla lettera b) prima della parola: "longitudinali" e' inserita la
seguente: "occupazioni";
D) la lettera c) e'  sostituita  dalla  seguente:  "c)  misti  se  si
verificano entrambe le condizioni precedenti.";
b) Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4.  La  soluzione  tecnica  prescelta  per  la  realizzazione  degli
attraversamenti e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza
e fluidita' della circolazione sia durante  l'esecuzione  dei  lavori
che   durante  l'uso  dell'impianto  oggetto  dell'attraversamento  e
dell'occupazione medesimi, nonche' della possibilita' di  ampliamento
della  sede stradale. In ogni caso sono osservate le norme tecniche e
di sicurezza previste per ciascun impianto.".