ART. 54 1. All'articolo 66 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Gli attraversamenti trasversali in sotterraneo sono posizionati in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti, sono realizzati, ove possibile, con sistema a spinta degli stessi nel corpo stradale e devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati ed assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale. 2. I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti sono dimensionati in modo da consentire la possibilita' di effettuare interventi di manutenzione senza che cio' comporti manomissione del corpo stradale o intralcio alla circolazione, secondo le direttive emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Dipartimento delle aree urbane. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti sono, comunque, realizzati in modo da consentire la collocazione di piu' servizi in un unico attraversamento. Non e' consentita la collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti e la cui presenza contrasti con norme di sicurezza. L'accesso all'attraversamento avviene mediante pozzetti collocati, di norma, fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di obiettiva impossibilita', a mezzo di manufatti che non insistono sulla carreggiata."; b) Al comma 4: A) dopo le parole: "Gli attraversamenti" e' aggiunta la seguente: "trasversali"; B) le parole: "piu' il maggior franco di sicurezza relativo al tipo di impianto" sono soppresse C) prima dell'ultimo periodo sono inseriti i seguenti: "Per gli attraversamenti con impianti inerenti i servizi di cui all'articolo 28 del codice, detta distanza puo' essere ridotta ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consigliano; sono comunque fatte salve le eventuali diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto e la disciplina dei casi di deroga ivi prevista."; c) Al comma 5 dopo le parole: "Negli attraversamenti" e' aggiunta la seguente: "trasversali" e dopo le parole: "franco di sicurezza" sono aggiunte le seguenti: "e fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto"; d) I commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti: "6. Le tipologie e le modalita' di esecuzione degli attraversamenti sia in sotterraneo che con strutture sopraelevate sono sottoposte all'approvazione dell'ente proprietario della strada in sede di rilascio della concessione di cui all'articolo 67. 7. Le occupazioni longitudinali in sotterraneo sono, di norma, realizzate nella fase di pertinenza stradale al di fuori della carreggiata, possibilmente alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative. Per la profondita', rispetto al piano stradale, dell'estradosso di manufatti protettivi delle occupazioni longitudinali in sotterraneo che insistono sulla sede stradale, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. 8. Le occupazioni longitudinali sopraelevate sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale ed i sostegni verticali sono ubicati, fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto, ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno, misurata dal piano di campagna, piu' un franco di sicurezza. Si puo' derogare da tale norma quando le situazioni locali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio. In tale situazione i sostegni verticali sono ubicati, ove possibile, nel rispetto delle distanze e degli eventuali franchi di sicurezza e, in ogni caso, al di fuori della carreggiata."; e) I commi 9 e 10 sono soppressi.
Nota all'art. 54: - Per il testo dell'art. 28 del nuovo Codice della strada, si veda in nota all'art. 14.