ART. 54
1. All'articolo  66  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1.  Gli  attraversamenti trasversali in sotterraneo sono posizionati
in appositi manufatti o in cunicoli e pozzetti, sono realizzati,  ove
possibile,  con  sistema  a  spinta degli stessi nel corpo stradale e
devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi  collocati  ed
assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale.
2. I cunicoli, le gallerie di servizi, i pozzetti e gli impianti sono
dimensionati  in  modo  da  consentire  la possibilita' di effettuare
interventi di manutenzione senza che cio' comporti  manomissione  del
corpo  stradale  o  intralcio alla circolazione, secondo le direttive
emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del  presente
regolamento,  dal  Ministero  dei  lavori pubblici di concerto con il
Dipartimento delle aree urbane. I cunicoli, le gallerie ed i pozzetti
sono, comunque, realizzati in modo da consentire la  collocazione  di
piu'  servizi  in  un  unico  attraversamento.  Non  e' consentita la
collocazione di condotte di gas in cunicoli contenenti altri impianti
e la  cui  presenza  contrasti  con  norme  di  sicurezza.  L'accesso
all'attraversamento  avviene  mediante  pozzetti collocati, di norma,
fuori della fascia di pertinenza stradale e, salvo casi di  obiettiva
impossibilita',   a  mezzo  di  manufatti  che  non  insistono  sulla
carreggiata.";
b) Al comma 4:
A) dopo le parole: "Gli attraversamenti"  e'  aggiunta  la  seguente:
"trasversali";
B)  le  parole: "piu' il maggior franco di sicurezza relativo al tipo
di impianto" sono soppresse
C) prima dell'ultimo periodo  sono  inseriti  i  seguenti:  "Per  gli
attraversamenti  con  impianti inerenti i servizi di cui all'articolo
28 del codice, detta distanza puo' essere ridotta ove  lo  stato  dei
luoghi  o particolari circostanze lo consigliano; sono comunque fatte
salve le eventuali diverse prescrizioni delle norme tecniche  vigenti
per  ciascun  tipo di impianto e la disciplina dei casi di deroga ivi
prevista.";
c) Al comma 5 dopo le parole: "Negli attraversamenti" e' aggiunta  la
seguente:  "trasversali" e dopo le parole: "franco di sicurezza" sono
aggiunte le seguenti: "e fatte salve le  diverse  prescrizioni  delle
norme tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto";
d) I commi 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
"6.  Le  tipologie e le modalita' di esecuzione degli attraversamenti
sia in sotterraneo che con  strutture  sopraelevate  sono  sottoposte
all'approvazione  dell'ente  proprietario  della  strada  in  sede di
rilascio della concessione di cui all'articolo 67.
7. Le  occupazioni  longitudinali  in  sotterraneo  sono,  di  norma,
realizzate  nella  fase  di  pertinenza  stradale  al  di fuori della
carreggiata, possibilmente alla massima distanza  dal  margine  della
stessa,  salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati  di posa
degli impianti e salvo nei tratti  attraversanti  centri  abitati,  e
sempre   che  non  siano  possibili  soluzioni  alternative.  Per  la
profondita', rispetto al piano stradale, dell'estradosso di manufatti
protettivi   delle   occupazioni  longitudinali  in  sotterraneo  che
insistono sulla sede stradale, si applicano le disposizioni di cui al
comma 3.
8.  Le  occupazioni  longitudinali  sopraelevate  sono,   di   norma,
realizzate nelle fasce di pertinenza stradale ed i sostegni verticali
sono  ubicati,  fatte  salve  le  diverse  prescrizioni  delle  norme
tecniche vigenti per ciascun tipo di impianto, ad  una  distanza  dal
margine  della  strada  uguale all'altezza del sostegno, misurata dal
piano di campagna, piu' un franco di sicurezza. Si puo'  derogare  da
tale   norma   quando   le   situazioni   locali  non  consentono  la
realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno
delle pertinenze di servizio. In tale situazione i sostegni verticali
sono ubicati, ove possibile, nel  rispetto  delle  distanze  e  degli
eventuali  franchi  di  sicurezza  e, in ogni caso, al di fuori della
carreggiata.";
e) I commi 9 e 10 sono soppressi.
 
          Nota all'art. 54:
             - Per il testo  dell'art.  28  del  nuovo  Codice  della
          strada, si veda in nota all'art. 14.