ART. 55 
1. All'articolo  67  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) Al comma 5: 
A) dopo le parole: "manufatti di attraversamento"  sono  inserite  le
seguenti: "o di occupazione"; 
B) alla lettera f) il segno di interpunzione <punto> e' sostituito da
<punto e virgola> ed e' aggiunta la seguente lettera: 
"g) la somma dovuta per l'uso o l'occupazione  delle  sedi  stradali,
prevista dall'articolo 27 del codice."; 
C) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: 
"In  particolare  gli  enti  concessionari   dei   servizi   di   cui
all'articolo 28 del codice possono stipulare con l'ente  proprietario
della strada  convenzioni  generali  per  la  regolamentazione  degli
attraversamenti e per l'uso  e  l'occupazione  delle  sedi  stradali,
provvedendo  contestualmente  ad  un   deposito   cauzionale.   Dette
convenzioni generali tengono luogo, ad ogni effetto di legge, per gli
attraversamenti e le occupazioni delle sedi  stradali  realizzati  in
conformita' alle loro previsioni, delle singole convenzioni di cui al
presente comma. In tal caso, i dati relativi alle lettere a),  b)  ed
e) e  le  eventuali  specifiche  prescrizioni  attinenti  il  singolo
attraversamento o la singola occupazione stradale sono  indicati  nel
provvedimento di concessione. Per gli stessi  enti  concessionari  la
somma dovuta  per  l'uso  e  l'occupazione  delle  sedi  stradali  e'
determinata, per quanto di competenza, con decreto del  Ministro  dei
lavori pubblici, ovvero stabilita dall'ente proprietario della strada
entro il limite massimo della somma fissata con il  suddetto  decreto
ministeriale."; 
b) Al comma 6 dopo le parole:  "Le  opere  di  attraversamento"  sono
inserite le seguenti:  "e  di  occupazione";  in  fine  il  segno  di
interpunzione <punto> e' soppresso e  sono  aggiunte  di  seguito  le
seguenti parole: "che e' limitato alla verifica della rispondenza tra
le prescrizioni dell'atto di concessione e la realizzazione effettiva
delle  opere.  Detta  verifica   deve   essere   eseguita   dall'ente
proprietario della strada entro trenta giorni dalla comunicazione  di
ultimazione dei lavori, effettuata dal concessionario.". 
 
          Note all'art. 55: 
             - Si riporta l'art. 27 del nuovo Codice della strada: 
             "Art.   27   (Formalita'   per   il    rilascio    delle
          autorizzazioni e concessioni). - 1. Le  domande  dirette  a
          conseguire le concessioni e le  autorizzazioni  di  cui  al
          presente  titolo,  se  interessano  strade   o   autostrade
          statali,   sono   presentate    al    competente    ufficio
          dell'A.N.A.S. e, in caso di strade in concessione, all'ente
          concessionario che provvede a trasmetterle con  il  proprio
          parere  al  competente  ufficio   dell'A.N.A.S.,   ove   le
          convenzioni di concessione non consentono al concessionario
          di adottare il relativo provvedimento. 
             2. Le domande rivolte a conseguire  i  provvedimenti  di
          cui al comma 1 del presente  articolo  interessanti  strade
          non statali sono  presentate  all'ente  proprietario  della
          strada. 
             3.   Le   domande   sono   corredate   dalla    relativa
          documentazione tecnica e  dall'impegno  del  richiedente  a
          sostenere tutte le spese di sopralluogo e  di  istruttoria,
          previo deposito di eventuali cauzioni. 
             4. I  provvedimenti  di  concessione  ed  autorizzazione
          previsti dal presente titolo sono, in ogni caso,  accordati
          senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del
          titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere,
          dalle occupazioni e dai depositi autorizzati. 
             5. I provvedimenti di concessione ed  autorizzazione  di
          cui al presente titolo,  che  sono  rinnovabili  alla  loro
          scadenza, indicano  le  condizioni  e  le  prescrizioni  di
          carattere tecnico o amministrativo  alle  quali  esse  sono
          assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso
          concesso,  nonche'  la  durata,  che  non  potra'  comunque
          eccedere gli anni ventinove.  L'autorita'  competente  puo'
          revocarli  o   modificarli   in   qualsiasi   momento   per
          sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della
          sicurezza stradale  senza  essere  tenuta  a  corrispondere
          alcun indennizzo. 
             6. La durata  dell'occupazione  di  suolo  stradale  per
          l'impianto di pubblici servizi e' fissata in  relazione  al
          previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei
          relativi lavori. 
             7. La somma  dovuta  per  l'uso  o  l'occupazione  delle
          strade e loro pertinenze puo'  essere  stabilita  dall'ente
          proprietario della strada in  annualita'  ovvero  in  unica
          soluzione. 
             8. Nel determinare la misura della somma si ha  riguardo
          alle soggezioni che  derivano  alla  strada  o  autostrada,
          quando  la  concessione  costituisce  l'oggetto  principale
          dell'impresa,   al   valore   economico   risultante    dal
          provvedimento  di  autorizzazione  o   concessione   e   al
          vantaggio che l'utente ne ricava. 
             9. L'autorita' competente al rilascio dei  provvedimenti
          autorizzatori di cui al presente titolo  puo'  chiedere  un
          deposito cauzionale. 
             10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni  o
          esegue depositi interessanti le strade o  autostrade  e  le
          relative  pertinenze  per   le   quali   siano   prescritti
          provvedimenti autorizzatori  deve  tenere,  nel  luogo  dei
          lavori, dell'occupazione o del deposito, il  relativo  atto
          autorizzatorio o copia conforme che e' tenuto a  presentare
          ad  ogni  richiesta  dei  funzionari,  ufficiali  o  agenti
          indicati nell'art. 12. 
             11. Per la mancata presentazione del titolo  di  cui  al
          comma  10  il  responsabile  e'  soggetto   alla   sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
          centottomila a lire quattrocentotrentaduemila. 
             12. La violazione  del  comma  10  importa  la  sanzione
          amministrativa accessoria  della  sospensione  dei  lavori,
          secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI.  In
          ogni caso di  rifiuto  della  presentazione  del  titolo  o
          accertata  mancanza  dello  stesso,  da  effettuare   senza
          indugio, la sospensione e'  definitiva  e  ne  consegue  la
          sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo,  a  carico
          dell'autore della violazione, del ripristino  a  sue  spese
          dei luoghi secondo le norme del Capo  I,  Sezione  II,  del
          Titolo VI". 
             - Per il testo  dell'art.  28  del  nuovo  Codice  della
          strada, si veda in nota all'art. 14.