ART. 56 1. All'articolo 69 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1 le parole: "che non sia ascrivibile a caso fortuito o a forza maggiore." sono sostituite dalle seguenti: "imputabile al concessionario, ferma restando la possibilita' di prorogare detti termini su motivata richiesta del concessionario stesso."; b) Il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nell'ipotesi in cui le prescrizioni ed i lavori suddetti non siano effettuati nei termini e con le modalita' indicati dall'ente proprietario, questo ha facolta', previa fissazione di un termine perentorio entro il quale eseguire detti lavori, di procedere alla esecuzione diretta, comunicando al concessionario, con raccomandata con avviso di ricevimento, la data di inizio dei lavori e, successivamente ai lavori, le spese sostenute, le eventuali penali per il ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo. Se il concessionario non versa le somme richieste entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, l'ente proprietario richiede all'autorita' competente l'emanazione del decreto ingiuntivo, secondo la legislazione vigente.".