ART. 56
1. All'articolo  69  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) Al comma 1 le parole: "che non sia ascrivibile a caso fortuito o a
forza  maggiore."  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "imputabile al
concessionario, ferma restando la  possibilita'  di  prorogare  detti
termini su motivata richiesta del concessionario stesso.";
b) Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.  Nell'ipotesi  in  cui  le  prescrizioni ed i lavori suddetti non
siano effettuati nei termini e con le  modalita'  indicati  dall'ente
proprietario,  questo  ha  facolta',  previa fissazione di un termine
perentorio entro il quale eseguire detti lavori,  di  procedere  alla
esecuzione  diretta,  comunicando al concessionario, con raccomandata
con  avviso  di  ricevimento,  la  data  di  inizio  dei  lavori   e,
successivamente  ai  lavori,  le spese sostenute, le eventuali penali
per il ritardo e gli eventuali danni conseguenti al ritardo medesimo.
Se il concessionario non versa le somme richieste entro trenta giorni
dal ricevimento  della  raccomandata,  l'ente  proprietario  richiede
all'autorita' competente l'emanazione del decreto ingiuntivo, secondo
la legislazione vigente.".