ART. 58
1. All'articolo 79, al comma 12, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo le parole: "nonche' per i segnali" e' aggiunta  la  seguente:
"permanenti";
b)  Le  parole  da  "e'  facoltativo  per  i  segnali" a "delineatori
speciali" sono sostituite dalle seguenti:  "e'  facoltativo  per  gli
altri  segnali.  Nel caso di gruppi segnaletici unitari di direzione,
ai sensi dell'articolo  128,  comma  8,  la  installazione  di  nuovi
cartelli nel medesimo gruppo non comporta la sostituzione dell'intero
gruppo, che puo' permanere fino alla scadenza della sua vita utile.".