ART. 58 1. All'articolo 79, al comma 12, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Dopo le parole: "nonche' per i segnali" e' aggiunta la seguente: "permanenti"; b) Le parole da "e' facoltativo per i segnali" a "delineatori speciali" sono sostituite dalle seguenti: "e' facoltativo per gli altri segnali. Nel caso di gruppi segnaletici unitari di direzione, ai sensi dell'articolo 128, comma 8, la installazione di nuovi cartelli nel medesimo gruppo non comporta la sostituzione dell'intero gruppo, che puo' permanere fino alla scadenza della sua vita utile.".