ART. 6 1. All'articolo 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) La rubrica e il testo dell'articolo 7 sono sostituiti dalla rubrica e dal testo dell'articolo 6 e il riferimento tra parentesi e' sostituito dal seguente: "(Art. 6 Cod. Str.)"; b) Al comma 1 le parole: "di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6"; c) Al comma 2 le parole: "degli autoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "dei veicoli"; d) Al comma 3 le parole: "degli autoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "dei veicoli" e le parole: "agli autoveicoli" sono sostituite dalle seguenti: "ai veicoli"; e) Al comma 5 dopo le parole: "della collettivita'" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese quelle legate alle attivita' agricole,".