ART. 6

  1.  All'articolo  7  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n. 495, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a)  La  rubrica  e il testo dell'articolo 7 sono sostituiti dalla
rubrica e dal testo dell'articolo 6 e il riferimento tra parentesi e'
sostituito dal seguente: "(Art. 6 Cod. Str.)";
    b)  Al comma 1 le parole: "di cui all'articolo 5" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui all'articolo 6";
    c)  Al  comma  2  le  parole: "degli autoveicoli" sono sostituite
dalle seguenti: "dei veicoli";
    d)  Al  comma  3  le  parole: "degli autoveicoli" sono sostituite
dalle  seguenti:  "dei  veicoli" e le parole: "agli autoveicoli" sono
sostituite dalle seguenti: "ai veicoli";
    e) Al comma 5 dopo le parole: "della collettivita'" sono aggiunte
le seguenti: ", ivi comprese quelle legate alle attivita' agricole,".