ART. 63 
1. All'articolo  84  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) Al comma 3 il segno di interpunzione: <due  punti>  e'  sostituito
dal  seguente:  <punto>  e  la  parola:  "per"  e'  sostituita  dalla
seguente: "Per"; 
b) Al comma 7 la parola:  "obbligo"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"prescrizione".