ART. 63 1. All'articolo 84 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 3 il segno di interpunzione: <due punti> e' sostituito dal seguente: <punto> e la parola: "per" e' sostituita dalla seguente: "Per"; b) Al comma 7 la parola: "obbligo" e' sostituita dalla seguente: "prescrizione".