ART. 69 
1. All'articolo 104  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) Al comma 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale  obbligo
non sussiste per i segnali a validita' zonale."; 
b) Al comma 4 le parole: "devono essere posti dove inizia il  divieto
o l'obbligo;" sono soppresse; 
c) Al comma 5 in fine il segno di interpunzione <punto> e'  soppresso
e sono aggiunte le seguenti parole: ",  eccetto  i  casi  in  cui  la
prescrizione non finisca in corrispondenza di una intersezione."; 
d) Al comma 6 la parola:  "ECCETTO"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"eccetto".