ART. 69 1. All'articolo 104 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale obbligo non sussiste per i segnali a validita' zonale."; b) Al comma 4 le parole: "devono essere posti dove inizia il divieto o l'obbligo;" sono soppresse; c) Al comma 5 in fine il segno di interpunzione <punto> e' soppresso e sono aggiunte le seguenti parole: ", eccetto i casi in cui la prescrizione non finisca in corrispondenza di una intersezione."; d) Al comma 6 la parola: "ECCETTO" e' sostituita dalla seguente: "eccetto".