ART. 78 1. All'articolo 125 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 5 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Nessun segnale puo' contenere iscrizioni in piu' di due lingue."; b) Al comma 6: A) le parole: "e propri" sono soppresse; B) alla lettera c) la parola "geografici" e' soppressa; C) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Per i nomi propri diversi da quelli sopra specificati l'iniziale, di norma, e' maiuscola. Sono consentite deroghe nelle zone bilingue.".