ART. 78
1. All'articolo 125  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  Al  comma  5 l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Nessun
segnale puo' contenere iscrizioni in piu' di due lingue.";
b) Al comma 6:
A) le parole: "e propri" sono soppresse;
B) alla lettera c) la parola "geografici" e' soppressa;
C) sono aggiunti in fine i  seguenti  periodi:  "Per  i  nomi  propri
diversi   da  quelli  sopra  specificati  l'iniziale,  di  norma,  e'
maiuscola. Sono consentite deroghe nelle zone bilingue.".