ART. 79 1. All'articolo 126, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) E' aggiunto in fine il seguente periodo: "Sulle autostrade e sulle altre strade dotate di corsia di emergenza, il segnale di cui all'articolo 130, o uno dei segnali di cui al comma 2, deve essere posizionato a 500 m dal punto in cui inizia la manovra di svolta con l'indicazione della distanza su pannello integrativo modello II.1.".