ART. 79
1. All'articolo 126, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre  1992,  n.  495,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) E' aggiunto in fine il seguente periodo: "Sulle autostrade e sulle
altre  strade  dotate  di  corsia  di  emergenza,  il  segnale di cui
all'articolo 130, o uno dei segnali di cui al comma  2,  deve  essere
posizionato  a 500 m dal punto in cui inizia la manovra di svolta con
l'indicazione della distanza su pannello integrativo modello II.1.".