ART. 82
1. All'articolo 131  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  Al  comma  3  le parole: "al tipo a) del comma 1" sono sostituite
dalle seguenti: "al comma 1, lettera a)";
b) Al comma 4 e' aggiunto in fine  il  seguente  periodo:  "Eventuali
altre  prescrizioni valide per l'intero centro abitato possono essere
rese note con il corrispondente segnale installato in  abbinamento  a
quello di INIZIO CENTRO ABITATO.";
c)  Al  comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso in
cui non sia necessario indicare le localita'  successive,  specie  se
facenti  parte  dello  stesso  territorio  comunale,  il  segnale  e'
impiegato da solo.";
d) Al comma 9  le  parole:  "vigili  urbani"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "polizia municipale, ecc.".