ART. 83 1. All'articolo 134 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) industriali, artigianali, commerciali;"; b) Al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'inizio del territorio comunale o di localita' entro il territorio comunale di particolare interesse puo' essere indicato con segnali rettangolari a fondo marrone di dimensioni ridotte."; c) Al comma 5 le parole: "all'industria" sono sostituite dalle seguenti: "alle zone di attivita'" ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Ove non esista una zona di attivita' concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda e' consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa e' destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3."; d) Al comma 6 le parole: "di tipo <industria>" sono sostituite dalle seguenti: "di attivita' singola" e le parole: "<zona industriale>" sono sostituite dalle seguenti: "<zona industriale, zona artigianale, zona commerciale>"; e) Al comma 7 dopo le parole: "o le zone industriali" sono inserite le seguenti: ", artigianali o commerciali"; dopo le parole: "la zona" la parola: "industriale" e' soppressa e le parole: "<zona industriale>" sono sostituite dalle seguenti: "<zona industriale>" o "<zona artigianale>" o "<zona commerciale>"; f) Al comma 10, lettera a) le parole: "al punto b)" sono sostituite dalle seguenti: "alla lettera b)".