ART. 83 
1. All'articolo 134  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) Al comma 1, la  lettera  b)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "b)
industriali, artigianali, commerciali;"; 
b) Al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "L'inizio  del
territorio comunale o di localita' entro il  territorio  comunale  di
particolare interesse puo' essere indicato con segnali rettangolari a
fondo marrone di dimensioni ridotte."; 
c) Al comma  5  le  parole:  "all'industria"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "alle zone di attivita'" ed e' aggiunto in fine il seguente
periodo: "Ove non esista una zona di attivita' concentrate, l'uso  di
segnali di avvio ad una singola azienda e'  consentito  sulle  strade
extraurbane se l'azienda stessa e'  destinazione  od  origine  di  un
consistente   traffico   veicolare,   sempre   nel   rispetto   delle
prescrizioni di cui ai commi 2 e 3."; 
d) Al comma 6 le parole: "di tipo <industria>" sono sostituite  dalle
seguenti: "di attivita' singola" e le  parole:  "<zona  industriale>"
sono sostituite dalle seguenti: "<zona industriale, zona artigianale,
zona commerciale>"; 
e) Al comma 7 dopo le parole: "o le zone industriali"  sono  inserite
le seguenti: ", artigianali o commerciali"; dopo le parole: "la zona"
la  parola:  "industriale"  e'  soppressa   e   le   parole:   "<zona
industriale>" sono sostituite dalle seguenti: "<zona industriale>"  o
"<zona artigianale>" o "<zona commerciale>"; 
f) Al comma 10, lettera a) le parole: "al punto b)"  sono  sostituite
dalle seguenti: "alla lettera b)".