ART. 86 1. All'articolo 137 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 3 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, il deflusso dell'acqua deve essere garantito mediante interruzioni delle stesse."; b) Al comma 4 la parola: "scivolosita'" e' sostituita dalla seguente: "antiscivolosita'"; c) Al comma 8 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Le superfici dalle quali e' stata rimossa la segnaletica non devono scostarsi sostanzialmente, per quanto riguarda la loro rugosita', tonalita' cromatica e caratteristiche di riflessione, dalla superficie stradale circostante. Il deflusso dell'acqua superficiale non deve essere ulteriormente ostacolato.".