ART. 86
1. All'articolo 137  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  Al  comma  3 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di
strisce longitudinali continue realizzate con  materie  plastiche,  a
partire  da spessori di strato di 1,5 mm, il deflusso dell'acqua deve
essere garantito mediante interruzioni delle stesse.";
b) Al comma 4 la parola: "scivolosita'" e' sostituita dalla seguente:
"antiscivolosita'";
c) Al comma 8 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Le superfici
dalle quali e' stata rimossa  la  segnaletica  non  devono  scostarsi
sostanzialmente,  per  quanto  riguarda  la loro rugosita', tonalita'
cromatica e caratteristiche di riflessione, dalla superficie stradale
circostante. Il deflusso  dell'acqua  superficiale  non  deve  essere
ulteriormente ostacolato.".