ART. 89
1. All'articolo 141  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4.  La  larghezza minima delle strisce di margine e' di 25 cm per le
autostrade e le strade extraurbane  principali,  ad  eccezione  delle
rampe,  di  15  cm  per  le  rampe  delle  autostrade  e delle strade
extraurbane principali, per le strade extraurbane secondarie,  urbane
di  scorrimento  ed  urbane  di  quartiere  e  di 12 cm per le strade
locali.";
b) Al comma 5 le parole: "elementi di rilievo" sono sostituite  dalle
seguenti:  "elementi  in  rilievo"; il periodo da: "In tal caso" a "5
mm" e' sostituito dal seguente:  "In  tale  caso  lo  spessore  della
striscia, compresi gli elementi in rilievo, puo' raggiungere 6 mm.".