ART. 91 1. All'articolo 146 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Al comma 2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di attraversamento ciclabile contiguo a quello pedonale e' sufficiente evidenziare con la striscia discontinua solo la parte non adiacente l'attraversamento pedonale."; b) Al comma 3 la parola: "ciclisti" e' sostituita dalla seguente: "velocipedi".