ART. 91
1. All'articolo 146  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  Al  comma  2 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "In caso di
attraversamento ciclabile contiguo a quello pedonale  e'  sufficiente
evidenziare  con  la striscia discontinua solo la parte non adiacente
l'attraversamento pedonale.";
b) Al comma 3 la parola: "ciclisti"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"velocipedi".