ART. 94
1. All'articolo 152  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)  Al  comma  3  dopo  le parole: "del marciapiede" sono aggiunte le
seguenti: "o della parete che delimita la strada";
b) Dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma:
"4.  Nei  centri  abitati,  ove  le  caratteristiche  ambientali   lo
richiedano,   per  i  segnali  a  validita'  diurna  e  in  zone  con
illuminazione pubblica efficiente, la  segnaletica  orizzontale  puo'
essere realizzata anche con materiale lapideo.";
c) Il preesistente comma 4 diventa comma 5.