ART. 95
1. All'articolo 153  del  D.P.R.  16  dicembre  1992,  n.  495,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 3 e' soppresso;
b)  Il  preesistente  comma  4  diventa comma 3 e l'ultimo periodo e'
sostituito dal seguente: "La spaziatura di posa dei dispositivi  deve
essere di 15 m in rettilineo e di 5 m in curva.";
c)  Il  preesistente  comma  5  diventa  comma  4  e  dopo la parola:
"caratteristiche" e' aggiunta la seguente: "dimensionali,".