ART. 95 1. All'articolo 153 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 3 e' soppresso; b) Il preesistente comma 4 diventa comma 3 e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "La spaziatura di posa dei dispositivi deve essere di 15 m in rettilineo e di 5 m in curva."; c) Il preesistente comma 5 diventa comma 4 e dopo la parola: "caratteristiche" e' aggiunta la seguente: "dimensionali,".