Art. 2. Modalita' di apposizione della marcatura 1. L'articolo 7 della legge 18 ottobre 1977, n, 791, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. La marcatura CE di cui all'allegato II e' apposta dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nella Comunita' in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile, sul materiale elettrico o, quando non possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia. 2. E' vietato apporre sui materiali elettrici ogni altro marchio che possa trarre in inganno i terzi sul significato o sul simbolo grafico della marcatura CE. Sul materiale elettrico, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia puo' essere apposto ogni altro marchio purche' questo non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE.".