Art. 2. 
              Modalita' di apposizione della marcatura 
   1. L'articolo 7 della legge 18 ottobre 1977, n, 791, e' sostituito
dal seguente: 
   "Art. 7. - 1. La marcatura CE di cui all'allegato  II  e'  apposta
dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nella Comunita' in
modo visibile,  facilmente  leggibile  e  indelebile,  sul  materiale
elettrico o, quando non possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze
d'uso o sul certificato di garanzia. 
   2. E' vietato apporre sui materiali elettrici ogni  altro  marchio
che possa trarre in inganno i terzi sul  significato  o  sul  simbolo
grafico   della    marcatura    CE.    Sul    materiale    elettrico,
sull'imballaggio,  sulle  avvertenze  d'uso  o  sul  certificato   di
garanzia puo' essere apposto ogni altro marchio  purche'  questo  non
limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE.".