Art. 3. 
          Individuazione degli organismi di normalizzazione 
   1. L'articolo 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, e' sostituito
dal seguente: 
   "Art. 8. - 1. L'individuazione per  l'Italia  degli  organismi  di
normalizzazione elettrotecnica ed elettronica, di quelli che  possono
predisporre relazioni ai sensi dell'articolo 6 o che possono  rendere
parere alla Commissione europea circa le misure nazionali concernenti
il materiale elettrico,  e'  effettuata  con  decreto  del  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.". 
   2. Le richieste degli organismi  interessati  sono  presentate  ai
sensi dell'articolo 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, cosi' come
modificata dal presente decreto. In tal caso, si  applica  l'articolo
47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.