Art. 3. Individuazione degli organismi di normalizzazione 1. L'articolo 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - 1. L'individuazione per l'Italia degli organismi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica, di quelli che possono predisporre relazioni ai sensi dell'articolo 6 o che possono rendere parere alla Commissione europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico, e' effettuata con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.". 2. Le richieste degli organismi interessati sono presentate ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, cosi' come modificata dal presente decreto. In tal caso, si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.