Art. 4. 
                        Controlli e sanzioni 
   1. L'articolo 9 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, e' sostituito
dal seguente: 
   "Art. 9. - 1. La vigilanza nell'applicazione della presente  legge
e'  demandata  al   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato che, ai fini dell'effettuazione  dei  controlli  sul
mercato, si avvale dei propri uffici provinciali  e,  previa  intesa,
degli ispettorati del lavoro, nonche' di altre amministrazioni  dello
Stato e delle autorita' pubbliche locali nell'ambito delle rispettive
competenze. 
   2. L'Autorita' di  vigilanza  quando  accerta  la  mancanza  o  la
irregolare apposizione della marcatura CE, intima  immediatamente  al
fabbricante o al  suo  rappresentante  stabilito  nella  Comunita'  o
all'importatore di confermare il  prodotto  alle  disposizioni  della
presente legge  e  di  far  cessare  l'infrazione  entro  un  termine
perentorio, non superiore a trenta giorni. 
   3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il  Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato vieta  la  ulteriore
commercializzazione del prodotto e ne ordina il ritiro dal mercato  a
spese  del  fabbricante,  del  suo  rappresentante  stabilito   nella
Comunita' o dell'importatore. 
   4. Il Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
quando accerta  che  il  materiale  elettrico,  anche  se  munito  di
marcatura CE ed utilizzato conformemente alla  propria  destinazione,
rischia di pregiudicare la sicurezza  delle  persone,  degli  animali
domestici o dei beni, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato e ne
vieta o limita la circolazione e  l'installazione,  con  il  rispetto
della procedura prevista dall'articolo 9 della  direttiva  73/23/CEE,
del Consiglio del 19 febbraio 1973. 
   5. Salvo che il fatto costituisca reato, il  fabbricante,  il  suo
rappresentante stabilito nella Comunita' o l'importatore che  pongono
in commercio il materiale elettrico di cui all'articolo 1,  senza  il
marchio CE o con  marchio  apposto  irregolarmente  o  in  violazione
dell'obbligo di cui all'articolo 7, comma 2, ovvero non  ottemperando
agli ordini di cui ai commi  3  e  4  sono  puniti  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire
duecentoquarantamila per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma  non
inferiore a lire venti milioni e  non  superiore  a  lire  centoventi
milioni. 
   6.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  il   venditore   o
l'istallatore che vendono o installano il materiale elettrico di  cui
al comma 5 sono puniti con la sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da lire quarantamila  a  lire  duecentoquarantamila  per
ogni pezzo ed in  ogni  caso  di  una  somma  non  inferiore  a  lire
unmilionecinquecentomila e non superiore a lire nove milioni. 
   7. La violazione degli obblighi  di  conservazione  ed  esibizione
all'Autorita' di vigilanza della documentazione di  cui  all'allegato
III e' punita con la sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una
somma da lire dieci milioni a lire sessanta  milioni.  In  tali  casi
l'Autorita' incaricata della vigilanza puo'  disporre  il  temporaneo
divieto di commercializzazione  del  prodotto  fino  alla  produzione
della necessaria documentazione o  fino  all'accertamento  della  sua
conformita' e non pericolosita'.".