Art. 4. Controlli e sanzioni 1. L'articolo 9 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - 1. La vigilanza nell'applicazione della presente legge e' demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, ai fini dell'effettuazione dei controlli sul mercato, si avvale dei propri uffici provinciali e, previa intesa, degli ispettorati del lavoro, nonche' di altre amministrazioni dello Stato e delle autorita' pubbliche locali nell'ambito delle rispettive competenze. 2. L'Autorita' di vigilanza quando accerta la mancanza o la irregolare apposizione della marcatura CE, intima immediatamente al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunita' o all'importatore di confermare il prodotto alle disposizioni della presente legge e di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio, non superiore a trenta giorni. 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vieta la ulteriore commercializzazione del prodotto e ne ordina il ritiro dal mercato a spese del fabbricante, del suo rappresentante stabilito nella Comunita' o dell'importatore. 4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quando accerta che il materiale elettrico, anche se munito di marcatura CE ed utilizzato conformemente alla propria destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato e ne vieta o limita la circolazione e l'installazione, con il rispetto della procedura prevista dall'articolo 9 della direttiva 73/23/CEE, del Consiglio del 19 febbraio 1973. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il suo rappresentante stabilito nella Comunita' o l'importatore che pongono in commercio il materiale elettrico di cui all'articolo 1, senza il marchio CE o con marchio apposto irregolarmente o in violazione dell'obbligo di cui all'articolo 7, comma 2, ovvero non ottemperando agli ordini di cui ai commi 3 e 4 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a lire venti milioni e non superiore a lire centoventi milioni. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore o l'istallatore che vendono o installano il materiale elettrico di cui al comma 5 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a lire unmilionecinquecentomila e non superiore a lire nove milioni. 7. La violazione degli obblighi di conservazione ed esibizione all'Autorita' di vigilanza della documentazione di cui all'allegato III e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. In tali casi l'Autorita' incaricata della vigilanza puo' disporre il temporaneo divieto di commercializzazione del prodotto fino alla produzione della necessaria documentazione o fino all'accertamento della sua conformita' e non pericolosita'.".