Art. 5. 
                      Disposizioni transitorie 
   1. Fino al 31 dicembre 1996 e' consentita l'immissione sul mercato
di materiale elettrico conforme alle prescrizioni di sicurezza di cui
alla legge 18 ottobre 1977, n. 791. 
   2. Il materiale di cui al comma 1 puo' essere  messo  in  servizio
entro e non oltre il 30 giugno 1997.