Art. 5. Disposizioni transitorie 1. Fino al 31 dicembre 1996 e' consentita l'immissione sul mercato di materiale elettrico conforme alle prescrizioni di sicurezza di cui alla legge 18 ottobre 1977, n. 791. 2. Il materiale di cui al comma 1 puo' essere messo in servizio entro e non oltre il 30 giugno 1997.