Art. 6. 
                   Adempimenti per la marcatura CE 
   1. Nell'allegato alla legge 18 ottobre 1977, n.  791,  la  parola:
"allegato" e' sostituita dalla seguente: "allegato I". 
   2. Nell'allegato I alla legge 18 ottobre 1977, n.  791,  comma  1,
lettera b), sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "sulle
avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia.". 
   3. Di seguito all'allegato I della legge 18 ottobre 1977, n.  791,
sono aggiunti i seguenti allegati II e III: 
                                                         "ALLEGATO II 
                     MARCATURA CE DI CONFORMITA' 
                E DI DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' 
 
A. Marcatura CE di conformita' 
- La marcatura CE di conformita' e' costituita  dalle  iniziali  "CE"
secondo il simbolo grafico che segue: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE,  devono
essere rispettate le proporzioni indicate dal simbolo graduato di cui
sopra. 
- I diversi elementi della marcatura CE devono avere  sostanzialmente
la stessa dimensione verticale che non puo' essere inferiore a 5 mm. 
  B. Dichiarazione di conformita' 
  La  dichiarazione  di  conformita'  deve  comprendere  i   seguenti
elementi: 
    

     - nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante
       stabilito nella Comunita':
     - descrizione del materiale elettrico;
     - riferimento alle norme armonizzate;
     - eventuale riferimento alle specifiche per le quali e'
       dichiarata la conformita';
     - identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare
       il  fabbricante  o  il  suo  rappresentante  stabilito   nella
       Comunita';
     - le ultime due cifre dell'anno in cui e' stata apposta la
       marcatura CE.
    
    
                                                         ALLEGATO III
                CONTROLLO INTERNO DELLA FABBRICAZIONE

  1. Il controllo interno della fabbrizione e' la  procedura  con  la
quale  il  fabbricante  o  il  suo  rappresentante  stabilito   nella
Comunita', che soddisfa gli  obblighi  di  cui  al  paragrafo  2,  si
accerta e dichiara che il materiale elettrico  soddisfa  i  requisiti
della  legge  ad  esso  applicabili.  Il   fabbricante   o   il   suo
rappresentante stabilito nella Comunita' appone  la  marcatura  CE  a
ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformita'.
  2. Il fabbricante prepara la documentazione  tecnica  descritta  al
paragrafo 3; il fabbricante o il suo rappresentante  stabilito  nella
Comunita' tiene questa documentazione nel territorio della  Comunita'
a disposizione delle autorita' nazionali a fini ispettivi per  almeno
10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.
  Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo rappresentante  siano
stabiliti   nella   Comunita',   l'obbligo   incombe   alla   persona
responsabile dell'immissione  del  materiale  elettrico  nel  mercato
comunitario. v  3.  La  documentazione  tecnica  deve  consentire  di
valutare la conformita' del materiale elettrico  ai  requisiti  della
legge.  Essa  deve  comprendere,  nella  misura  necessaria  a   tale
valutazione, il progetto, la fabbricazione ed  il  funzionamento  del
materiale elettrica; essa contiene:
    
 
     - la descrizione generale del materiale elettrico; 
     - disegni di progettazione e fabbricazione nonche' schemi di 
       componenti, sottounita', circuiti; 
     - le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere 
       tali disegni e schemi e il funzionamento del materiale 
       elettrico; 
     - un elenco delle norme che sono state applicate completamente o 
       in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per 
       soddisfare gli aspetti di sicurezza della legge qualora non 
       siano state applicate le norme; 
     - i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, 
       ecc.; 
     - i rapporti sulle prove effettuate. 
 
    
  4. Il fabbricante o il  suo  rappresentante  conserva  copia  della
dichiarazione di conformita' insieme con la documentazione tecnica.
  5. Il fabbricante prende tutte le misure  necessarie  affinche'  il
processo di fabbricazione garantisca la conformita' dei prodotti alla
documentazione tecnica di cui al paragrafo 2  e  ai  requisiti  della
presente legge che ad essi si applicano.".

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
  Dato a Roma, addi' 25 novembre 1996
                              SCALFARO
    
 
                           PRODI, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                           BERSANI, Ministro dell'industria, del 
                                    commercio e dell'artigianato 
                           TREU, Ministro del lavoro e della 
                                 previdenza sociale 
                           DINI, Ministro degli affari esteri 
                           CIAMPI, Ministro del tesoro 
                           FLICK, Ministro di grazia e giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: FLICK