Art. 6. Adempimenti per la marcatura CE 1. Nell'allegato alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, la parola: "allegato" e' sostituita dalla seguente: "allegato I". 2. Nell'allegato I alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia.". 3. Di seguito all'allegato I della legge 18 ottobre 1977, n. 791, sono aggiunti i seguenti allegati II e III: "ALLEGATO II MARCATURA CE DI CONFORMITA' E DI DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' A. Marcatura CE di conformita' - La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue: Parte di provvedimento in formato grafico - In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate dal simbolo graduato di cui sopra. - I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non puo' essere inferiore a 5 mm. B. Dichiarazione di conformita' La dichiarazione di conformita' deve comprendere i seguenti elementi: - nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nella Comunita': - descrizione del materiale elettrico; - riferimento alle norme armonizzate; - eventuale riferimento alle specifiche per le quali e' dichiarata la conformita'; - identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunita'; - le ultime due cifre dell'anno in cui e' stata apposta la marcatura CE. ALLEGATO III CONTROLLO INTERNO DELLA FABBRICAZIONE 1. Il controllo interno della fabbrizione e' la procedura con la quale il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunita', che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si accerta e dichiara che il materiale elettrico soddisfa i requisiti della legge ad esso applicabili. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunita' appone la marcatura CE a ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformita'. 2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al paragrafo 3; il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunita' tiene questa documentazione nel territorio della Comunita' a disposizione delle autorita' nazionali a fini ispettivi per almeno 10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo rappresentante siano stabiliti nella Comunita', l'obbligo incombe alla persona responsabile dell'immissione del materiale elettrico nel mercato comunitario. v 3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformita' del materiale elettrico ai requisiti della legge. Essa deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del materiale elettrica; essa contiene: - la descrizione generale del materiale elettrico; - disegni di progettazione e fabbricazione nonche' schemi di componenti, sottounita', circuiti; - le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento del materiale elettrico; - un elenco delle norme che sono state applicate completamente o in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare gli aspetti di sicurezza della legge qualora non siano state applicate le norme; - i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.; - i rapporti sulle prove effettuate. 4. Il fabbricante o il suo rappresentante conserva copia della dichiarazione di conformita' insieme con la documentazione tecnica. 5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione garantisca la conformita' dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti della presente legge che ad essi si applicano.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 25 novembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale DINI, Ministro degli affari esteri CIAMPI, Ministro del tesoro FLICK, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: FLICK