Art. 10.
                              Garanzie
  1.  A  garanzia  della   restituzione   delle   anticipazioni   gli
intermediari,  per  il  periodo  di  durata dell'operazione, danno in
pegno al Mediocredito centrale S.p.a., quale  gestore  del  Fondo  le
azioni  o  quote  acquisite con l'intervento di partecipazione per un
valore pari al doppio dell'importo dell'anticipazione,  con  oneri  a
carico   degli  intermediari  medesimi.  I  diritti  derivanti  dalle
partecipazioni sono esercitati dall'intermediario.
  2. In caso di intervento del Fondo  centrale  di  garanzia  di  cui
all'articolo  20  della  legge  12  agosto  1977,  n. 675, la perdita
riconosciuta e' liquidata all'intermediario ad avvenuto pagamento  da
parte sua delle somme dovute al Fondo ai sensi dell'articolo 6.
 
          Nota all'art. 10:
             -  Il  testo dell'art. 20 della legge 12 agosto 1967, n.
          675, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'  il
          seguente:
             "Art. 20. - E' costituito presso l'Istituto centrale per
          il  credito  a  medio  termine  (Mediocredito  centrale) il
          'Fondo centrale di garanzia' per i  finanziamenti  a  medio
          termine  che  gli  istituti  ed  aziende  di credito di cui
          all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n.  949,  concedono
          alle  medie  e  piccole imprese industriali, anche in forma
          cooperativa, definite ai  sensi  dell'art.  2,  lettera  f)
          della presente legge.
             La garanzia del fondo di cui al primo comma e' di natura
          integrativa  ed  e' cumulabile con altre forme di garanzia,
          ivi incluse quelle collettive o consortili.
             La garanzia del fondo puo' essere accordata fino  all'80
          per  cento  del  finanziamento  concesso  dagli istituti ed
          aziende di credito su richiesta dei medesimi e dei soggetti
          interessati.
             La garanzia si esplica nella misura massima del  40  per
          cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di
          credito  abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata
          ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale,  nei
          confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali
          altri  garanti  la restante parte della garanzia si esplica
          dopo che le procedure stesse siano state esperite.
             I limiti dei  finanziamenti  per  i  quali  puo'  essere
          concessa  la garanzia del 'Fondo' sono determinati dal CIPI
          su proposta del Ministro  dell'industria  del  commercio  e
          dell'artigianato,  sentito  il  Mediocredito  centrale,  ad
          eccezione  dei  finanziamenti  concessi  ai   sensi   della
          presente  legge alle piccole e medie imprese industriali, i
          quali possono fruire della garanzia del Fondo per  l'intero
          loro ammontare.
             La dotazione del 'Fondo' e' costituita:
               a)  dalle somme che gli istituti ed aziende di credito
          dovranno versare, in misura corrispondente alla  trattenuta
          che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti
          ad  operare,  una  volta  tanto,  all'atto dell'erogazione,
          sull'importo  originario  del  finanziamento  concesso alle
          imprese  che  accedono  ai  benefici  della  garanzia.   La
          trattenuta e' dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino
          a  500  milioni  e  dell'1,25 per cento per i finanziamenti
          d'importo superiore;
               b)  dai  contributi  degli  istituti  ed  aziende   di
          credito.  Tali  contributi  sono  determinati ogni anno dal
          CIPI sentito il Comitato interministeriale per  il  credito
          ed il risparmio proporzionalmente all'ammontare complessivo
          dei  finanziamenti  ammessi  alla  garanzia  del Fondo e in
          essere alla fine dell'anno precedente;
               c) dagli interessi maturati sulle  disponibilita'  del
          fondo;
               d) da un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire
          per  ogni  esercizio  finanziario dal 1977 al 1980 a valere
          sulle disponibilita' del 'Fondo' di cui al precedente  art.
          3.
             Al 'Fondo' si applicano le disposizioni di cui al titolo
          IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 601".