Art. 10. Garanzie 1. A garanzia della restituzione delle anticipazioni gli intermediari, per il periodo di durata dell'operazione, danno in pegno al Mediocredito centrale S.p.a., quale gestore del Fondo le azioni o quote acquisite con l'intervento di partecipazione per un valore pari al doppio dell'importo dell'anticipazione, con oneri a carico degli intermediari medesimi. I diritti derivanti dalle partecipazioni sono esercitati dall'intermediario. 2. In caso di intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la perdita riconosciuta e' liquidata all'intermediario ad avvenuto pagamento da parte sua delle somme dovute al Fondo ai sensi dell'articolo 6.
Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 20 della legge 12 agosto 1967, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, e' il seguente: "Art. 20. - E' costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il 'Fondo centrale di garanzia' per i finanziamenti a medio termine che gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono alle medie e piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa, definite ai sensi dell'art. 2, lettera f) della presente legge. La garanzia del fondo di cui al primo comma e' di natura integrativa ed e' cumulabile con altre forme di garanzia, ivi incluse quelle collettive o consortili. La garanzia del fondo puo' essere accordata fino all'80 per cento del finanziamento concesso dagli istituti ed aziende di credito su richiesta dei medesimi e dei soggetti interessati. La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite. I limiti dei finanziamenti per i quali puo' essere concessa la garanzia del 'Fondo' sono determinati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, sentito il Mediocredito centrale, ad eccezione dei finanziamenti concessi ai sensi della presente legge alle piccole e medie imprese industriali, i quali possono fruire della garanzia del Fondo per l'intero loro ammontare. La dotazione del 'Fondo' e' costituita: a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare, in misura corrispondente alla trattenuta che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario del finanziamento concesso alle imprese che accedono ai benefici della garanzia. La trattenuta e' dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino a 500 milioni e dell'1,25 per cento per i finanziamenti d'importo superiore; b) dai contributi degli istituti ed aziende di credito. Tali contributi sono determinati ogni anno dal CIPI sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio proporzionalmente all'ammontare complessivo dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo e in essere alla fine dell'anno precedente; c) dagli interessi maturati sulle disponibilita' del fondo; d) da un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire per ogni esercizio finanziario dal 1977 al 1980 a valere sulle disponibilita' del 'Fondo' di cui al precedente art. 3. Al 'Fondo' si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".