Art. 10
                       (Organismi notificati)
1.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
   dell'artigianato  sono  designati  gli  organismi   abilitati   ad
   attestare  la  conformita'  delle  caldaie  e  degli apparecchi ai
   requisiti di rendimento di cui agli articoli 4 e 6;
2. Le domande intese ad ottenere la designazione sono presentate, con
   le modalita' e la documentazione indicate  nelle  disposizioni  di
   cui  all'articolo  8,  comma  2,  al Ministero dell'industria, del
   commercio  e  dell'artigianato  -  Direzione   Generale   per   la
   Produzione  Industriale - Ispettorato tecnico che, d'intesa con la
   Direzione Generale delle fonti di energia  e  delle  industrie  di
   base,  provvede all'istruttoria delle domande ed alla verifica dei
   requisiti minimi fissati nell'allegato V.
3. La designazione di cui al comma 1, della  durata  di  cinque  anni
   rinnovabile,   puo'  essere  revocata  in  ogni  momento,  qualora
   l'organismo notificato  non  soddisfi  piu'  i  requisiti  di  cui
   all'allegato  V  ovvero  in caso di grave o persistente violazione
   delle procedure di cui al presente regolamento.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per
   il tramite  del  Ministero  degli  affari  esteri,  notifica  alla
   Commissione  europea  ed  agli  altri  Stati membri l'elenco degli
   organismi designati e le eventuali revoche.