Art. 11
                       (Vigilanza e controllo)
1.  Ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento,
   il Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
   dispone  verifiche  e  controlli,  avvalendosi  dei  propri uffici
   provinciali e,  previa  intesa,  di  altre  amministrazioni  dello
   Stato;.
2.  Gli  accertamenti sui prodotti immessi sul mercato possono essere
   effettuati, anche con metodo a campione, presso il fabbricante,  i
   grossisti,  gli  importatori  e  i  commercianti. A tal fine, agli
   organi preposti al controllo e' consentito l'accesso ai luoghi  di
   fabbricazione,  di  immagazzinamento  e di commercializzazione dei
   prodotti, la ricerca e l'acquisizione  di  tutte  le  informazioni
   necessarie   all'accertamento   e  il  prelievo  di  campioni  per
   l'esecuzione degli esami e delle prove.
3. Per l'effettuazione dei controlli  tecnici,  l'Amministrazione  di
   cui   al   comma  1  si  avvale  dell'Istituto  Superiore  per  la
   Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), dell'Ente  per  le
   nuove  tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente  (ENEA)  e  di  altri
   organismi tecnici dello Stato nonche', ove  necessario,  di  altri
   organismi individuati con specifico decreto.